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Ai fine della qualificazione di societa' cooperativa a mutualita' prevalente ai sensi dell'art. 2512 c. C. E seguenti, la societa': a) non puo' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non puo' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non puo' distribuire riserve fra i soci cooperatori; d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fini mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori ed i sindaci documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C. La societa' puo' operare anche con terzi. La cooperativa ha lo scopo di perseguire, alla luce dell'art. 45 della costituzione e nell'ambito dell'oggetto sociale, l'integrazione sociale dei cittadini attraverso l'attuazione del diritto alla casa. La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto l'esercizio dell'attivita' immobiliare, volto alla realizzazione di porzioni immobiliari anche in edilizia economico popolare da assegnare ai soci, in particolare mediante: l'acquisizione, la costruzione, la ricostruzione e la ristrutturazione di case da assegnare ai soci in godimento, proprieta' o in locazione, anche con patto di futura vendita o di riscatto. La cooperativa manterra' il diritto di prelazione su tutti gli immobili assegnati in proprieta' ai soci. L'assegnatario deve comunicare alla cooperativa l'offerta ricevuta mediante raccomandata (qualsiasi altra modalita' di comunicazione e' considerata inefficace), citante l'obbligo di vendere a terzi al prezzo dichiarato. La cooperativa potra' esercitare il diritto di acquistare alle medesime condizioni di cui all'offerta entro 60 gg. Dalla ricezione della predetta lettera raccomandata. La vendita a terzi senza l'offerta di prelazione e' considerata nulla e comunque inefficace nei confronti della cooperativa. L'amministrazione degli stabili puo' essere tenuta dalla cooperativa ovvero essere delegata a soggetti professionali autorizzati all'amministrazione di immobili. Potranno restare di esclusiva proprieta' della cooperativa i terreni sui quali insistera' qualsiasi tipo di costruzione (quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, gli edifici abitativi, i negozi, le autorimesse al piano e quelle interrate, nonche' gli spazi adibiti a parcheggi. ). La cooperativa puo' ricercare ogni forma di finanziamento disponibile, da privati, enti pubblici, stato e regioni; puo' in particolare acquistare aree o utilizzare il diritto di superficie su suoli di proprieta' pubblica, nonche' costruire, ricostruire o ristrutturare case, sia direttamente in economia che concedendo cottimi od appalti, contrarre mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello stato, della regione, della provincia, dei comuni o di istituti previdenziali o enti pubblici in genere, ivi compresi gli organismi dell'unione europea o altri enti internazionali; puo' inoltre prendere parte a cooperative o ad organismi consortili e associativi intesi alla difesa ed incremento di detti scopi; puo' altresi' collaborare con cooperative sociali, fondazione ed enti non lucrativi in generale, cosi' come avvalersi per la realizzazione dei programmi costruttivi di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia economica e popolare, nonche' dei bandi regionali e nazionali per il finanziamento delle costruzioni in base a tale legge. La cooperativa puo' procedere alla stipulazione di accordi, convenzioni e qualsiasi altro atto che sara' ritenuto utile o necessario, anche con altre cooperative e imprese, al fine di favorire l'acquisizione da parte dei soci della prima abitazione. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, secondo i vigenti criteri e limiti fissati da norme di legge e da regolamenti attuativi, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci con l'obbligo di rimborso, con le modalita' indicate in apposito regolamento ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso tassativamente vietata ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.
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