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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro e persegue il fine dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini tramite la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. A) della legge 381/91 e lo svolgimento di attivita' d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. B) e art. 4 della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale . La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite lagestione in forma associata dell'impresa he ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane per tramite della sede territorialmente competente. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa, in relazione all'art. 1, c. 1, lett. A) della legge n. 381/1991, ha come oggetto lo svolgimento, in proprio o per conto terzi anche tramite appalto o convenzione, delle seguenti attivita': a) realizzazione, gestione e organizzazione in proprio o per conto terzi di servizi riabilitativi, di accoglienza, di animazione, di assistenza sanitaria infermieristica parasanitaria e ad integrazione socio sanitaria anche domiciliare, di comunita' alloggio e terapeutiche, di centri di terapia occupazionale, di comunita' di convivenza nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento degli scopi sociali; b) realizzazione, gestione e organizzazione di attivita' culturali, ricreative, assistenziali di soggiorno e ristorazione, a favore di diversamente abili,anziani, minori, soggetti svantaggiati, utenti minori e chiunque si trovi in situazioni di disagio sociale; c) promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonche' alla formazione cooperativistica anche con il contributo comunitario, nazionale, di enti pubblici e privati in genere e/o singole persone fisiche; d) organizzazione e gestione di servizi di accompagnamento con qualunque mezzo di soggetti svantaggiati, disabili, portatori di handicap, anziani, minori, malati; e) organizzazione e gestione di servizi di trasporto e/o montaggio/smontaggio di ausili sanitari ed eventuale addestramento sull'utilizzo. Inoltre, con riguardo a quanto previsto all'art. 1, c. 1, lett. B) della legge n. 381/1991, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': a) produzione lavorazione e commercializzazione di manufatti, produzione lavorazione e commercializzazione di apparecchi presidi e protesi ortopedici, sanitari e tecnologici, di articoli, prodotti e servizi a carattere riabilitativo ed estetico, sia in proprio che per conto terzi, nonche' di prodotti derivanti da attivita' lavorative dei partecipanti all'attivita' sociale ottenuti in appositi centri di lavoro, sia di carattere artigianale che non; b) l'esercizio di attivita' di coltivazione di fondi agricoli ovvero silvicoltura o allevamento di animali ovvero tutte quelle attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale od animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine; c) lo svolgimento di tutte le attivita' connesse all'agricoltura dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, dal bosco o dall'allevamento di animali; d) lo svolgimento di attivita' agrituristiche, di fattoria didattica, orto-floro-vivaistiche e comunque tutte quelle funzioni didattiche, ricreative, culturali e sportive connesse alla fruizione ed al godimento delle aree rurali ed agresti; e) la gestione di servizi ed attivita' di ristorazione e di mensa pubbliche e private, di ludoteche, di uffici di informazione ed indirizzo al cittadino, di servizi postali privati, di strutture ricreative e di ristoro, di impianti sportivi e ricreativi, di servizi di segretariato, archivio, di centralino, terminalisti, telefonisti, lo svolgimento di attivita' di animazione culturale, sportiva e ricreativa, l'allestimento di feste popolari, manifestazioni ed eventi; f) realizzazione e fornitura di servizi a privati, associazioni fondazioni e corpi morali, imprese e non, ed in particolare ad enti anche pubblici quali comuni, province e regioni, u. S. L. E altro; g) realizzazione, gestione e organizzazione di attivita' culturali, ricreative, assistenziali, turistiche di soggiorno e ristorazione, finalizzate all'impiego di persone diversamente abili nella misura e secondo i criteri di legge; h) organizzazione e gestione di servizi di trasporto e/o montaggio e smontaggio di ausili sanitari nonche' relativo addestramento; i) la distribuzione ed il trasporto di beni e materiali, nonche' il trasporto di persone. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveIl codice di attività ATECO 88.10.00 corrisponde a: Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
Cooperativa Cisa Società Cooperativa Sociale Onlus è definita come "piccola impresa" secondo gli standard europei (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 6.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.