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Scopo oggetto art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma legalmente consentita. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane per il tramite della struttura territorialmente competente. Art. 4 (oggetto sociale) considerata l attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto quello di: - assumere ed eseguire per conto terzi, privati, ditte, cooperative, societa', enti ed amministrazioni comprese quelle dello stato e degli enti pubblici, progetti, lavori ed attivita' di officina meccanica in genere, di elettrauto, di gommista, di fabbro, carpentiere, carrozziere, elettricista, idraulico, lattoniere, frigorista; impianti di riscaldamento, di climatizzazione, refrigerazione ed ogni altra prestazione affine, attinente o collegata a quelle precedenti, ivi comprese attivita' ed applicazioni relative anche ad energie alternative; - eseguire controlli su autoveicoli e motoveicoli intesi come revisioni periodiche, con riferimento alle norme del codice della strada; - vendere al dettaglio e all ingrosso articoli ed attrezzi vari, per tutti i settori comunque interessati dalla attivita' della cooperativa; - vendere e commercializzare macchine, attrezzature e articoli tecnici per l agricoltura, il giardinaggio, l hobbistica, l industria, il commercio e l artigianato nonche' di ferramenta di qualsiasi genere e di accessori per autoveicoli; - costituire eventuali depositi e magazzini di materie prime e prodotti, eventualmente gestirne gli approvvigionamenti e la distribuzione; assumere agenzie e/o rappresentanze di prodotti attinenti all attivita' svolta. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, strutture, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' emettere strumenti finanziari e assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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