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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. A) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto a essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese e imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo grazie anche all'apporto dei soci lavoratori l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attivita'. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa potra' aderire ad uno o piu' enti nazionali giuridicamente riconosciuti di rappresentanza e tutela della cooperazione. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto la gestione stabile o temporanea, in proprio, per conto terzi, in appalto e/o in convenzione e/o in accreditamento, delle seguenti attivita' e/o servizi: scuole e istituti di ogni ordine e grado per l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei minori e degli studenti comunque a lei affidati, secondo la legge e la prassi in uso da parte degli enti e degli istituti; nidi e scuole dell'infanzia per minori di eta' compresa fra 0 e 6 anni, comprese iniziative integrative e/o sperimentali per la medesima fascia di eta' previste dalle normative nazionali e regionali vigenti e successive modifiche e integrazioni; organizzazione e gestione di laboratori educativi, creativi, ludici e atelier rivolti a bambini, adolescenti e famiglie e ogni attivita' di sostegno educativo alle famiglie, anche di tipo domiciliare, secondo i principi della legge regionale 06/2012; organizzazione e gestione di campi-gioco e campi estivi; attivita' extrascolastiche di supporto; attivita' di promozione, formazione, consulenza e sensibilizzazione a sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza. Attivita' culturali e di formazione rivolte ad adulti. Esercizio di attivita' culturali, ricreative e mutualistiche in genere, a favore dei soci, dei non soci e delle loro famiglie, eventualmente istituendo circoli culturali, ambulatori, colonie, ricreatori, biblioteche, mercati del libro scolastico, concorsi di vario tipo, borse di studio o simili, sale di ritrovo, di divertimento, spettacolo, palestre, campi sportivi; partecipando con fondi e quote adeguate, ad altre associazioni e societa' o di altri enti cooperativi e mutualistici, che si propongano l'organizzazione e l'esercizio specifiche delle suddette attivita'; condividendo le linee espresse dalla legge 49/87, e successive modifiche e integrazioni, sulla cooperazione dell'italia con i paesi in via di sviluppo, la cooperativa potra' inoltre partecipare ad attivita' e/o iniziative di: informazione, formazione ed educazione allo sviluppo, promuovendo convegni pubblici e mostre, organizzando dibattiti e assemblee, per favorire la piu' ampia conoscenza della realta' socio-culturale di detti popoli e paesi; formazione e selezione di personale volontario che presti la propria opera in paesi in via di sviluppo; reinserimento del personale volontario in italia e riqualificazione al fine di una sua migliore valorizzazione; sostegno a organizzazioni associative locali dei paesi in via di sviluppo che condividano lo spirito della stessa cooperativa; nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compreso: l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature e impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali; l'acquisto di terreni, ove costruire edifici scolastici specifici o edifici utili allo scopo sociale; all'affitto di locali; alla contrazione di mutui o fidi; alla richiesta di contributi e del concorso dello stato, delle amministrazioni regionali e comunali, di istituti di credito, di casse di risparmio e di altre persone fisiche o giuridiche; l'assunzione di interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, societa', cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi, e partecipare alla loro attivita' concedendo all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fideiussioni; l'instaurazione di rapporti e operazioni con organismi finanziari, nonche' concedere e ricevere fideiussioni; l'adesione a enti e organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa; la contrazione di mutui, aperture di linee di credito in c/c, e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e societa' finanziarie, nonche' acquistare titoli di stato o garantiti dallo stato nei limiti fissati dalla legge; la possibilita' di essere soci di societa' per azioni e societa' a responsabilita' limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di legge; l'utilizzo di provvidenze disposte dalla unione europea, dallo stato italiano, dalle regioni e da enti locali, nonche' i finanziamenti e i contributi disposti; l'adesione a consorzi e organismi che abbiano scopi similari a quelli della societa' e che siano integrativi di essa, prestando anche avalli o fideiussioni che si rendessero necessari per il loro sviluppo. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative. Potra', inoltre, emettere obbligazioni e assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. All'interno dell'attivita' della cooperativa per il raggiungimento delle proprie finalita' e dello scopo sociale, condividendo le linee espresse dalla legge n. 64 del 06/03/2001 (e successive modifiche e integrazioni) riguardante il servizio civile nazionale, la cooperativa potra' chiedere l'iscrizione all'albo nazionale degli enti di servizio civile nazionale e realizzare, con il competente ministero, progetti e convenzioni che prevedano l'impiego di giovani volontari del servizio civile. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveCooperativa Comunita' Educante Cooperativa Sociale è attiva nel settore Servizi alle famiglie, con focus specifico su Servizi sanitari e di assistenza sociale.
Il capitale sociale ammonta a 14.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2020.