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Art. 4 - la cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. Essa si propone lo scopo di fornire ai propri soci sia direttamente che indirettamente ad esempio finanziandone particolari attivita'servizi di carattere culturale, ricreativo, sportivo, e sociale predisponendo dei programmi di attivita' nei settori del teatro, del cinema, della musica, della danza e di altre arti, dello spettacolo ed in genere del tempo libero, realizzando, gestendo e concedendo spazi, prevalentemente ai propri soci ove possano essere poste in essere attivita' sociali, culturali, sportive, politiche e ricreative. La cooperativa si propone inoltre di tener vivo il valore storico, culturale e professionale dei movimenti della sinistra storica e politica, del movimento dei lavoratori in genere e cooperativo del territorio nel quale ha sede. Essa si ispira ai valori di innovazione e di progresso tipiche dei movimenti dei lavoratori, dei pacifisti non violenti, ecologisti non violenti. Ripudia e non riconosce come valori quelli della guerra e della prevaricazione. Pertanto, essa operera' per preservare l'identita' storica del movimento dei lavoratori e cooperativo e di quello degli uomini, donne ed enti che, profondamente legati alle loro radici, hanno saputo congiungere lavoro, coscienza sociale, tradizione, cultura e aggregazione. In tale modo e perseguendo tali scopi la cooperativa si propone di migliorare le condizioni sociali, culturali e politiche dei soci per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un rapporto mutualistico in base al quale fruiscono, direttamente o indirettamente, dei servizi della cooperativa i criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci possono essere stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 2516 c. C. , dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. In considerazione di quanto sopra, lo statuto assume valore di patto societario, di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare. La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla cooperativa e dall'associazione di rappresentanza, nell'ambito della legge in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni. Art. 5 - la cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attivita': 1) allestire e promuovere mostre, conferenze, dibattiti; 2) organizzare rassegne e spettacoli cinematografici, teatrali, letterari ed iniziative editoriali; 3) allestire corsi; 4) promuovere ed organizzare manifestazioni e gare sportive; 5) gestire impianti sportivi e ricreativi; 6) somministrare alimenti e bevande; 7) acquistare, costruire, vendere eventualmente permutare, assumere e concedere in locazione o in comodato o in gestione a chicchessia beni immobili e mobili, comprese le aziende, da utilizzarsi per lo svolgimento delle attivita' programmate e comunque per consentirne la fruizione ai soci per esercitare attivita' che mirino alla socializzazione dei soci stessi, nonche' per potere esercitare attivita' culturali, sociali, politiche, sportive, ricreative.
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