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La cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili. La cooperativa e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. Ai fini della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, come previsto dall'art. 2512 c. C. , la cooperativa ai sensi dell'art. 2514: (a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori; (d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. , nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C. . La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, si propone: 1/ di assistere i soci agricoltori dei colli di bergamo e nelle zone vicine nella coltivazione, produzione, trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e dell'allevamento, sia per uso industriale che per il consumo diretto, comprese le fasi di acquisto di attrezzi, di macchine, di concimi, di sementi e altro e vendita dei prodotti; 2/ di promuovere iniziative per la tutela dei prodotti dei colli di bergamo e delle zone vicine; 3/ l'acquisto e la commercializzazione in tutte le due fasi dei beni necessari per lo svolgimento dell'attivita' agricola, nonche' di tutti i beni di consumo per uso familiare; 4/ di promuovere tutte le azioni atte a tutelare gli interessi di qualsiasi natura, legali all'uso dei fondi agrari e delle relative abitazioni degli agricoltori dei colli e delle zone vicine. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
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