Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Art. 6 oggetto sociale. In attuazione del proprio scopo mutualistico, tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci, la cooperativa svolge prevalentemente la propria attivita' a favore dei propri soci, avvalendosi prevalentemente degli apporti di beni e servizi degli stessi. In particolare, la cooperativa esercita attivita' di pesca ed acquacoltura in acque dolci, salmastre e marine di cui essa disponga per concessione demaniale o per qualsiasi legittimo titolo, in ogni fase e per l intero svolgimento del ciclo produttivo, mediante la scelta e l acquisto del seme, la raccolta del prodotto, la realizzazione e/o la gestione dei relativi impianti e/o stabilimenti, la manutenzione delle attrezzature, la raccolta e cessione a terzi del prodotto delle attivita' predette ed eventuali ulteriori attivita' necessarie e/o connesse. In relazione a tali attivita', provvede inoltre agli adempimenti e alle formalita' amministrative necessarie e/o comunque connesse alle attivita' predette, anche relativamente alla regolare tenuta delle imbarcazioni, nonche', ove richiesto dai propri soci, all acquisto e/o approvvigionamento dei materiali e/o delle dotazioni necessarie allo svolgimento delle attivita' di pesca e/o acquacoltura e alla manutenzione degli impianti e degli stabilimenti. Al fine di raggiunger lo scopo sociale, nei limiti e secondo le modalita' previste dalla legge e nel rispetto delle proprie finalita', dei limiti di legge e dei principi della cooperazione, la cooperativa puo' altresi': svolgere le attivita' connesse a quelle sopraelencate; compiere tutti gli atti e le operazioni di tipo commerciale, mobiliare, immobiliare o finanziario necessari o utili allo svolgimento delle attivita' sopraelencate o comunque al raggiungimento e all attuazione del proprio scopo sociale; rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, costituire societa' di qualunque tipo, assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni e altri strumenti finanziari anche in societa' diverse dalle cooperative aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio salvo il rispetto di quanto stabilito dall'art. 2361 codice civile; promuovere la costituzione e/o aderire a gruppi cooperativi, consorzi, organismi; stipulare accordi o contratti con soggetti privati e/o pubblici per ottenere prestazioni e/o agevolazioni a vantaggio dei soci. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall assemblea dei soci. La cooperativa puo' svolgere le attivita' predette anche nei confronti di terzi non soci
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