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Art. 4 scopo lo scopo che i soci cooperatori, in quanto utenti di beni e servizi, intendono perseguire, attraverso lo scambio mutualistico, e' quello di ottenere tramite la gestione in forma associata: 1) di migliorare le condizioni morali e materiali dei soci e delle loro famiglie; 2) di promuovere e partecipare a tutte quelle attivita' e a quei servizi, culturali, sportivi, ricreativi e mutualistici che favoriscono l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo di una intensa e democratica vita associativa dei soci e delle loro famiglie; 3) di partecipare anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere, rafforzare con l'esempio dei rapporti tra soci ed in quelli tra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarieta'; 4) di adempiere la funzione sociale di difesa dei bilanci familiari dei soci favorendo accordi per la fornitura agli stessi di merci e servizi alle migliori condizioni possibili. Per realizzare cio', la cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, svolga attivita' finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale e al potenziamento di tutte quelle istituzioni che si propongono il miglioramento della salute fisica e l'elevazione intellettuale e morale del cittadino. La cooperativa svolge la sua attivita' prevalentemente a favore dei soci. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti. La cooperativa si propone, altresi', di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per cio' stesso la cooperativa aderisce alla lega nazionale delle cooperative e mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del consiglio d'amministrazione potra' aderire all'associazione nazionale di categoria ed alla relativa associazione regionale aderente alla lega nazionale cooperative e mutue, nonche' ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. Art. 5 oggetto la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: 1. L'organizzazione, diretta o per il tramite dei soci, di manifestazioni e spettacoli sportivi, turistici, culturali e ricreativi in genere mediante anche l'impianto, l'esercizio, la conduzione e la gestione di locali di pubblico spettacolo ed esercizi pubblici, nonche' palestre, biblioteche, corsi culturali, locali di studio e di divertimento e quant'altro puo' contribuire alla creazione ed al potenziamento di tutte quelle istituzioni che si propongono il miglioramento della salute fisica e l'elevazione intellettuale e morale del cittadino e del socio in particolare; 2. La promozione e l'attuazione di ogni iniziativa atta ad incoraggiare la costituzione di una attrezzatura tecnico amministrativa idonea al raggiungimento degli scopi sociali; 3. La locazione degli immobili di proprieta' della cooperativa; 4. Il compimento di tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie che saranno ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque ad essi riferentisi sia direttamente che indirettamente; 5. L'assunzione sotto qualsiasi forma anche di associazione in partecipazione, di cointeressenze o partecipazioni in societa' o cooperative aventi scopi uguali od affini a quelli sopra indicati e che comunque si riferiscono alla loro attuazione, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 6. La compravendita di immobili per le esigenze dell'attivita' sociale; 7. La costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potra' assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa si propone, altresi', l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.
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