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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata e persegue lo scopo mutualistico volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la societa' stessa tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale. La cooperativa, si propone, attraverso lo svolgimento delle attivita' indicate al successivo articolo 4, il perseguimento dei seguenti scopi: - fornire ai consumatori, prevalentemente a soci ma anche a non soci, beni e servizi di buona qualita' alle migliori condizioni possibili; - tutelare gli interessi dei consumatori, la loro salute e sicurezza anche accrescendone e migliorandone l'informazione e l'educazione attraverso apposite iniziative; - promuovere e favorire lo sviluppo della cooperazione anche la livello internazionale; - promuovere ed organizzare attivita' e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili; - contribuire a tutelare l'ambiente; - intervenire a sostegno dei paesi in via di sviluppo e delle categorie sociali bisognose. Al fine della qualificazione di societa' cooperativa a mutualita' prevalente, come previsto dall'art. 2512 c. C. , la cooperativa, ai sensi dell'art. 2514 c. C. : a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori durante la vita della societa' e dopo il suo scioglimento; d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C. La cooperativa, per meglio realizzare la propria funzione sociale sul territorio, nell'interesse dell'intera comunita' dei consumatori, potra' sempre svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Art. 4 (oggetto sociale) in conformita' agli interessi e requisiti dei propri soci, la cooperativa si prefigge i seguenti scopi: a) di giovare all'economia familiare dei soci e non soci fornendo loro beni e servizi alle migliori condizioni possibili; b) di migliorare le condizioni sociali ed economiche dei soci e delle loro famiglie; c) di promuovere l'autofinanziamento, stimolando lo spirito di previdenza ed il risparmio dei soci, raccogliendo prestiti limitatamente ad essi ed esclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo sociale; d) di collaborare allo sviluppo della propaganda del movimento cooperativo e mutualistico. A tali fini essa provvede: all'acquisto, nella maniera piu' diretta possibile, e alla successiva distribuzione dei generi di consumo e merci di qualsiasi specie, mediante la gestione di punti vendita al dettaglio, magazzini di conservazione e distribuzione delle merci, ed eventualmente, anche di impianti per la manipolazione, trasformazione e produzione di determinati generi, nonche' alla fornitura di determinati servizi, mediante impianto e gestione di appositi laboratori o stabilimenti di produzione. La gestione di magazzini per la vendita all'ingrosso. La gestione di esercizi pubblici per la somministrazione di pasti e bevande, anche alcoliche, quali bar, osterie, enoteche, birrerie, ristoranti, trattorie, alberghi, hotel ed esercizi affini o similari, per meglio favorire l'aggregazione sociale. L'utilizzo degli immobili sociali, anche per favorire l'associazionismo esistente nell'ambito del territorio in cui la cooperativa ha i propri interessi. Al fine di conseguire l'oggetto sociale, potra' dare in gestione parte o tutte le attivita' sopra indicate. La cooperativa, nel rispetto della normativa vigente, potra' inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potra': a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in societa', cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici e non, aventi finalita' ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio; b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali; prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni propri o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno; c) promuovere o partecipare ad enti, societa', consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e l'accesso al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilita' di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie e/o reali; d) acquistare, cedere, assumere o concedere in affitto aziende e/o rami aziendali aventi per oggetto attivita' richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale; e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attivita' rientranti nell'oggetto sociale principale; f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative; g) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. La cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita' per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. Tale sezione di attivita' dovra' essere conforme alla delibera c. I. C. R. Del 3 marzo 1994, in relazione all'articolo 11 del d. Lgs. Primo settembre 1993, n. 385 e alla conseguente normativa secondaria, e sara' disciplinata secondo le modalita' ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 33 dello statuto, che avra' valore di proposta contrattuale.
Parole chiaveL'area di business di Cooperativa Di Consumo Di Rauscedo Società Cooperativa è il macrosettore Dettaglio, settore Distribuzione alimentare moderna. La classificazione ATECO 47.11.40 identifica l'attività: Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari.
L'azienda Cooperativa Di Consumo Di Rauscedo Società Cooperativa è nota anche come "COOPERATIVA DI CONSUMO DI RAUSCEDO".
Cooperativa Di Consumo Di Rauscedo Società Cooperativa è definita come "microimpresa" secondo gli standard europei (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.