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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative. Lo scopo della cooperativa e' quello di perseguire lo scambio mutualistico tra la cooperativa ed i suoi soci attraverso la realizzazione delle attivita' di cui al proprio oggetto sociale, affinche' i soci, avvalendosi delle prestazioni della cooperativa, (oppure attraverso l'acquisto dei beni e servizi commercializzati dalla cooperativa), ottengano migliori condizioni rispetto a quelle di mercato. Conseguentemente l'attivita' della cooperativa e' volta a valorizzare l'utilita' dei servizi prestati ai soci offrendoli alle migliori condizioni economiche e qualitative (oppure: a garantire l'offerta di beni e servizi ai soci alle migliori condizioni economiche qualitative). La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo aderendo alla confederazione delle cooperative italiane per il tramite dell'unione provinciale di como. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - la compravendita di generi di consumo occorrenti ai soci ed alle loro famiglie acquistando preferibilmente all'origine e rivendendo ai minimi prezzi possibili; - mettere a disposizione dei soci per l'utilizzo comune i macchinari necessari per la lavorazione del latte; - offrire ai propri soci, ancorche' in via non prevalente, servizi in campo agricolo nonche' acquistare e rivendere ai soci stessi mangimi, sementi e ogni altro prodotto agricolo, alimentare o necessario per lo svolgimento dell'attivita' agricola da parte dei soci stessi; la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attivita' finanziaria riservata di cui alle leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991 e d. Lgs. N. 385 dell'1 settembre 1993) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche', fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; b) costituire ed essere socia di societa' per azioni e a responsabilita' limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonche' stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del c. C. ; c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; e' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma; f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nello statuto. Tutte le attivita' devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.
Parole chiaveIl codice ATECO 68.20.01 corrisponde all'attività: Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto).
La dimensione aziendale colloca Cooperativa Di Consumo Lavoratori Dongo - Società Cooperativa nella categoria "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale risulta essere di 5.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.