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(scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane tramite la confcooperative piacenza. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. (oggetto sociale) considerata l attivita' mutualistica della societa', come definita dall articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa intende svolgere, per conto di ditte private ed enti pubblici ed altri organismi loro rappresentativi, tramite appalti o trattative private, raggiungendo anche con gli stessi programmi concordati di intervento, le seguenti attivita': 1) assumere la concessione in appalto dallo stato, da enti pubblici e da privati lavori edili in genere, di costruzione, di demolizione e sterri, lavori di difesa, lavori per edifici civili e industriali ed opere connesse ed accessorie; 2) assumere in appalto e trattativa privata da enti pubblici e privati lavori manuali in genere, edili, stradali ed affini di qualsiasi tipo; manutenzione di aree verdi, canalizzazione, imbrigliamento, sbarramenti, acquedotti rurali e civili, movimenti di terra; 3) assumere in appalto lavori di sistemazione e bonifica idraulico - forestale, lavori agricoli forestali di ogni genere e tipo sia da privati che da enti pubblici e per conto terzi; 4) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; 5) concedere a noleggio a terzi con o senza operatore i macchinari che temporaneamente non dovessero essere impiegati in altre attivita' sociali; effettuare sevizi di autotrasporto per conto terzi di cose e/o persone; 6) promuovere e gestire iniziative volte al miglioramento dei pascoli, dei terreni e dei boschi ed alla valorizzazione dei prodotti che da questi derivano, ivi compresa la gestione di vivai. Su delibera dell organo amministrativo potra' aderire ad organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi nonche', tra l altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) potra' assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma escluso lo scopo di collocamento in societa' ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non soprattutto ove cio' si reputera' conveniente e non in contrasto con quanto disposto per l ottimale perseguimento delle proprie finalita' statutarie; b) potra' concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; c) potra' partecipare a gare d appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. ; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla u. E. , dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici interessati allo sviluppo della cooperazione; d) richiedere ed ottenere finanziamenti di ogni genere e tipo assistiti o meno da provvidenze pubbliche necessarie per il conseguimento dell oggetto sociale; e) potra' acquistare o assumere in locazione beni mobili e/o immobili necessari per lo svolgimento dell attivita' sociale; f) potra' effettuare, a norma di legge, raccolta di prestiti di denaro esclusivamente presso i propri soci. In caso di cessazione del rapporto sociale il prestito si estinguera' automaticamente e le somme risultanti a credito verranno restituite al socio ovvero ai suoi eredi. La raccolta dovra' essere finalizzata esclusivamente al conseguimento dell oggetto sociale ed alla gestione dell impresa mutualistica. La cooperativa rilascera' ad ogni depositante un documento rappresentativo del deposito. Con apposito regolamento, approvato dall assemblea dei soci verranno disciplinate le modalita' di attuazione del rapporto di prestito nel rispetto dei seguenti criteri: determinazione dei tassi di interesse per la relativa liquidazione, fermi restando comunque i limiti stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici; determinazione delle caratteristiche dei documenti rappresentativi dei depositi; determinazione delle modalita' e dei termini di rimborso delle somme in caso di estinzione del rapporto. I prestiti effettuati da ciascun socio non dovranno comunque superare gli importi stabiliti dalle norme di legge al fine del mantenimento per la cooperativa dei requisiti mutualistici. La gestione dei rapporti di prestito sociale dovra', altresi', comunque, effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni di legge ed in particolare delle norme contenute nell art. 3 del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 481 e relativi emanati o emanandi provvedimenti di attuazione, le cui disposizioni si intendono fin d ora automaticamente recepite nel presente statuto. Il tutto comunque nel rispetto delle norme contenute nel d. L. N. 95/1974 convertito nella legge n. 216/1974 e modificato con l art. 12 della legge 23 marzo 1983 n. 77, nella legge 2 gennaio 1991 n. 1, nonche' nel d. L. 143 del 3 maggio 1991, coordinato con legge di conversione 5 luglio 1991 n. 197. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.
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