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Scopo mutualistico la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata e persegue lo scopo mutualistico volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la societa' stessa tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale. Essa ha la finalita' di incrementare, di valorizzare e di tutelare la produzione di prodotti orticoli e cerealicoli e di tutti gli altri prodotti coltivati nelle aziende dei soci nel quadro dei generali orientamenti dell'economia nazionale e degli obiettivi della politica agricola dell'unione europea. La cooperativa opera nel pieno rispetto dei principi mutualistici ed intende osservare, inoltre, il d. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo. Essa puo' espletare anche le funzioni di organizzazione di produttori di patate. In particolare la societa' si propone di: a) assicurare la programmazione della produzione agricola e l'adeguamento della stessa alla domanda sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, migliorando la produzione delle imprese socie ed i collegamenti fra la produzione stessa ed i processi di lavorazione e trasformazione; b) concentrare l'offerta del prodotto e immettere sul mercato la produzione degli associati; c) ottimizzare i costi di produzione e la redditivita' dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione; d) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; al fine della qualificazione di societa' cooperativa a mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c. C. , la societa': a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori durante la vita della societa' e dopo il suo scioglimento; d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C. Al di fuori delle attivita' per le quali la societa' e' riconosciuta organizzazione di produttori essa puo' operare anche con terzi non soci. Oggetto sociale la societa', nel rispetto del d. Lgs. 99/2004, ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile: a) la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione, la commercializzazione dei prodotti orticoli e cerealicoli conferiti dai soci e relativi sottoprodotti; b) la valorizzazione delle produzioni agricole dei soci mediante l'assistenza, la realizzazione e la gestione di servizi di interesse comune quali: - la propaganda, la promozione di studi e ricerche utili al progresso di tecniche colturali, di trasformazione e conservazione per il raggiungimento di posizioni sempre piu' idonee alla valorizzazione dei prodotti; - l'informazione e l'assistenza occorrenti per la utilizzazione delle tecniche colturali idonee ad ottenere la omogeneita' delle produzioni e la loro qualita' intesa nel significato di livello qualitativo attribuitale nel mercato europeo ed internazionale; - la progettazione e la esecuzione, quest'ultima solo su apposito mandato del socio interessato, di opere ed impianti di trasformazione e miglioramento fondiario nelle aziende dei soci, secondo programmi, linee ed indirizzi tecnici comuni; - qualunque altra attivita' di interesse comune che giovi alla valorizzazione dell'attivita' agricola dei soci, del territorio e del patrimonio rurale tra le quali, a titolo esemplificativo, l'assistenza tecnica specializzata, l'acquisto del seme, delle piante, dei concimi, degli anticrittogamici, degli antiparassitari, macchine ed attrezzi agricoli, lotta di parassiti delle piante, lavorazioni macchine, e simili; c) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitivita' economica e sull'andamento del mercato; d) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riugarda il benessere animale; e) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a standard di produzione per il miglioramento della qualita' dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualita' nazionale o promuovere disciplinari di produzione con relativi marchi di qualita' istituiti dalla cooperativa mirati al perfezionamento delle tecniche di coltivazione, all'utilizzo di agro-farmaci, sementi e concimi, alla selezione delle varieta' coltivabili, alla sperimentazione di nuove varieta', ecc. ; f) adottare, per conto dei soci, processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento ce 178/2002. G) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti , in particolare per tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e favorire la biodiversita'; h) contribuire ad un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici; i) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione; j) gestire i fondi di esercizio di cui ai programmi operativi nel settore degli orto-frutticoli come stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale vigente; k) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi; l) gestire la produzione, anche ai fini dell'autoconsumo, e la cessione di energia attraverso l'installazione sui propri opifici di pannelli fotovoltaici e/o la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e alimentati dalle biomasse, dai gas di discarica, dai gas residuati dai processi di depurazione e dal biogas proveniente dalle attivita' svolte dai soci; m) gestire direttamente o tramite organismi promossi, collegati o partecipati o tramite convenzioni con terzi, la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti orticoli nonche' stipulare i contratti per fornitura di servizi necessari a tali scopi; n) aderire o costituire in prima persona e/o tramite suoi soci persone giuridiche, filiali per la commercializzazione del/i prodotto/i dei propri soci; o) esternalizzare una o piu' delle attivita' previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, nel rispetto dei limiti imposti da tale normativa, pur mantenendo in capo a se' la responsabilita' della sua progettazione e della sua esecuzione; p) predisporre e realizzare programmi operativi pluriennali e relativi esecutivi annuali, finanziati da appositi fondi di esercizio costituiti ai sensi della regolamentazione comunitaria vigente e alimentati da risorse proprie o dai contributi dei soci e/o di organismi comunitari e nazionali; q) pianificare e realizzare attivita' per la prevenzione e la gestione della crisi compreso esercitare compiti di intervento sul mercato; r) elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per tramite di una associazione di organizzazioni di produttori (aop) qualora la societa' vi aderisca; s) delegare all'associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza (aop) l'elaborazione, la presentazione e l'attuazione del programma operativo, ovvero affidare alla medesima il coordinamento e l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle altre organizzazioni di produttori socie della stessa aop; t) svolgere inoltre tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni di produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali; u) rappresentare gli associati nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti ed organismi competenti. Ai fini di tale rappresentanza il mandato e' insito nel rapporto di societa'; v) riscuotere in nome e per conto degli associati premi, incentivi, integrazioni di prezzo, contributi ed aiuti di ogni tipo da chiunque disposti in loro favore e rilasciare la relativa quietanza liberatoria; w) stipulare, anche per conto degli associati, accordi e contratti, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari. X) ogni altra attivita' inerente, affine e complementare alle precedenti. In via strumentale ed accessoria alle attivita' di cui sopra la societa' potra': - acquistare, costruire e gestire impianti di raccolta, lavorazione, coltivazione, trasformazione, condizionamento e commercializzazione; - compiere operazioni di ritiro dalla vendita dei prodotti conferiti dai soci per decongestionare l'offerta dei prodotti sui mercati, secondo le norme previste dai regolamenti u. E. E dai relativi provvedimenti legislativi emanati dallo stato italiano, costituendo se necessario un fondo d'intervento alimentato dai contributi basati sulle quantita' messe in vendita e da eventuali contributi della u. E. , dello stato italiano e di altri enti; - compiere operazioni di ritiro dalla vendita dei prodotti di altri produttori singoli od associati, assumendo a tal fine e per conto dei competenti organismi d'intervento, ivi comprese le organizzazioni dei produttori cui aderisce, i servizi connessi ai compiti esecutivi per l'attuazione degli interventi di mercato; - esplicare tutte quelle attivita' che venissero promosse dallo stato, dalle organizzazione dei produttori, dai centri di assistenza agricola e da enti in genere e che dai medesimi venissero ad essa demandate. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all' ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 , n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformita' alle deliberazioni c. I. C. R. , alle istruzioni di vigilanza emanate dalla banca d'italia ed alle altre norme in materia, ai soci iscritti nel libro soci potra' essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico di essa, secondo le modalita' ed i termini previsti nell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria della societa', che avra' valore di proposta contrattuale. In nessun caso potra' essere corrisposto un tasso d'interesse superiore alla misura prevista dalla normativa vigente relativa alla conservazione dei requisiti della mutualita'. Qualora la societa' sia divenuta rappresentativa, ai sensi dell'art. 164 del regolamento ue 1308/2013, all'interno della propria circoscrizione economica, della produzione e dei produttori per un dato prodotto per cui ha ottenuto il riconoscimento puo' richiedere all'amministrazione statale competente che renda obbligatorie, anche per i produttori non aderenti alla societa' medesima, stabiliti nella medesima circoscrizione economica, le proprie regole, adottate ai sensi dell'art. 153, par. 1, lett. A) del regolamento ue 1308/2013 e richiamate al par. 4 dell'art. 164 del citato regolamento.
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