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Anche avvalendosi di tutte le leggi vigenti in materia edilizia popolare ed economica, la cooperativa, con scopo mutualistico e senza finalita' di lucro, ha per oggetto principalmente l'assegnazione ai soci in godimento, in locazione o con altre formule contrattuali ritenute utili, di immobili abitativi dalla stessa costruiti, acquistati, ristrutturati, recuperati o comunque gestiti, anche se di proprieta' di terzi (enti pubblici o privati), con divieto di cessione degli alloggi in proprieta' ai soci, nonche', in via accessoria o strumentale, attivita' o servizi, anche di interesse collettivo, svolti secondo i principi della mutualita' cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari, nonche' di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attivita' caratteristica delle cooperative di abitazione. La cooperativa potra' costruire, al piano terreno dei fabbricati destinati ad abitazione, locali destinati ad uso diverso, da assegnare in locazione ai soci o a terzi. La cooperativa potra' inoltre assegnare ai soci e/o ai terzi in affitto o locazione le unita' immobiliari comprese negli edifici sociali, ad uso diverso da quello abitativo, per attivita' commerciali e/o artigianali, nonche' per attivita' culturali, ricreative e sociali poste in essere da altri enti od associazioni. Le costruzioni dovranno, possibilmente, essere inserite in complessi organici di insediamento comprendenti servizi sociali quali asili nido, centri civici e commerciali, verde attrezzato, luoghi destinati alle attivita' culturali, ricreative e sportive. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la cooperativa potra' acquistare aree, anche a mezzo di permute, utilizzare il diritto di superficie concesso su aree di proprieta' di pubbliche amministrazioni od altri enti, societa' o privati, e acquistare fabbricati da demolire, ricostruire, recuperare o ultimare. La cooperativa, per i fini suddetti, potra' avvalersi sia del credito previsto dalle leggi vigenti in materia di edilizia economica e popolare, di ripresa ed incremento delle costruzioni edilizie e di alloggi per lavoratori, ivi espressamente comprese le leggi 22 ottobre 1971 numero 865, 27 maggio 1975 numero 166, 16 ottobre 1975 numero 492,5 agosto 1978 numero 457, ed eventuali successive modifiche o integrazioni e dei bandi' o finanziamenti regionali, provinciali o comunali emanati o emanandi. Nell'ipotesi che venga concesso un contributo in base all'articolo 72 della legge 865/71 per cooperative a proprieta' indivisa attraverso le leggi 865/71, 166/75, 492/75, 457/78, e loro successive modificazioni ed integrazioni, gli alloggi facenti parte di costruzioni che hanno usufruito di tale contributo non potranno in nessun caso essere trasferiti i'n proprieta' ai soci, ne' alienati e in caso di liquidazione o scioglimento della cooperativa dovranno essere trasferiti all'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio. Sempre nell'ipotesi di concessione di contributo ai sensi dell'articolo 72 della legge 865/71 a cooperativa a proprieta' indivisa attraverso le leggi numero 865/7 1, 166/75 e loro successive modificazioni ed integrazioni, la cooperativa dovra' far risultare dalle scritture contabili e dal bilancio le apposite voci per tali operazioni. La cooperativa potra' avvalersi inoltre sia del credito ordinario, sia delle anticipazioni e del risparmio sociale dei soci; la raccolta di questi ultimi peraltro potra' essere fatta tassativamente soltanto fra i soci ed esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni, con divieto della raccolta del risparmio fra i non soci sotto qualsiasi forma. Ad integrazione dei suoi primari scopi mutualistici la cooperativa potra' altresi' promuovere e svolgere sia all'interno dei suoi locali che altrove, attivita' di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo a favore dei soci e delle loro famiglie. La cooperativa potra' compiere tutte le operazioni finanziarie utili al suo funzionamento, comprese la apertura dei conti correnti bancari, l'emissione di cambiali e l'assunzione di mutui ipotecari, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese cooperative o di altro tipo che svolgano un'attivita' di diretto interesse nel movimento cooperativo; dare adesione ad altri enti ed organismi cooperativi; anche consortili, a responsabilita' limitata e diretti a consolidare e a sviluppare il movimento cooperativo; consorziarsi, anche senza creazioni di uffici con attivita' esterne, ad altre cooperative di abitazione, per lo svolgimento ed il coordinamento delle attivita' comuni; partecipare a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare nei rapporti tra i soci e in quelli tra essi e gli altri lavoratori, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarieta'.
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