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1. La cooperativa, con scopo mutualistico e senza finalita' speculative, ha per oggetto la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni, da assegnare in godimento d'uso ai propri soci. Rientra nell'oggetto sociale la realizzazione dell'insieme delle strutture e dei servizi che possano favorire l'integrazione sociale, la elevazione culturale e la tutela mutualistica degli stessi soci attraverso il soddisfacimento delle esigenze dagli stessi espresse, ivi comprese quelle relative ai rapporti delle singole persone e dei rispettivi nuclei familiari con la propria abitazione, con il complesso residenziale, con l'area urbana nella quale il complesso e' collocato, nonche' la gestione del patrimonio immobiliare proprio e dei soci di terzi. 2. Gli immobili acquistati o costruiti successivamente alla data del cinque marzo 1993 potranno essere assegnati ai soci anche in proprieta' o con altre forme contrattuali. In tal caso il consiglio di amministrazione dovra' essere specificatamente autorizzato dall'assemblea dei soci. In caso di alienazione dei suddetti immobili, la cooperativa si avvarra' del diritto di prelazione secondo i criteri determinati dall'apposito regolamento. 3. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, in particolare, la cooperativa puo': a) costruire, acquistare, risanare, ristrutturare e gestire edifici, complessi edilizi ed unita' immobiliari a destinazione sia residenziale che ad uso diverso; b) assegnare in godimento a tempo indeterminato, in godimento con proprieta' differita, in locazione o cedere in proprieta' ai soci le abitazioni comprese negli edifici di cui alla precedente lettera a) o impiegare altre forme contrattuali che comunque consentano di soddisfare i bisogni espressi dai soci attraverso le stesse abitazioni; c) assegnare in godimento o in proprieta' ai soci o locare ai soci ed a terzi ovvero alienare a terzi le unita' immobiliari con destinazione non residenziale comprese negli edifici di cui alla precedente lettera a); d) realizzare interventi di risanamento e recupero su edifici o complessi edilizi di proprieta' della cooperativa o dei soci, anche se parte delle unita' immobiliari negli stessi comprese siano di proprieta' di terzi; e) prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nell'uso e nella gestione delle abitazioni di cui siano assegnatari o proprietari o degli edifici e complessi edilizi nei quali le abitazioni siano comprese anche se questi siano in parte di proprieta' di terzi; f) prestare ai soci servizi diretti a soddisfare bisogni di natura amministrativa, assistenziale, educativa, culturale, sociale, sportiva e ricreativa; g) prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nei rapporti con gli enti locali e gli enti erogatori di servizi pubblici e sociali o di interesse collettivo. 4. Per la realizzazione delle finalita' che ne costituiscono l'oggetto sociale, la cooperativa puo' compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore. In particolare, la cooperativa puo': a. Acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permute; ottenere il diritto di superficie su aree di proprieta' di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi; b. Costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili, sia direttamente in economia che mediante appalto ad imprese di costruzione, anche acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero e di riqualificazione urbana; c. Avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale, con l'osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano; in particolare, qualora richiesto dalla disposizione agevolativa, non assegnare in proprieta' ai soci ne' alienare, se non nei limiti ed alle condizioni eventualmente previsti dalle disposizioni in vigore, le abitazioni destinate all'assegnazione in godimento a tempo indeterminato, trasferendone la proprieta', in caso di liquidazione, o scioglimento della cooperativa, all'ente indicato dalla medesima disposizione, agevolativa ed alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti; d. Contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali; e. Ricevere prestiti dai soci persone fisiche destinati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 20; f. Stipulare contratti di assicurazione, sia nell'interesse della cooperativa che dei soci; g. Effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale; h. Concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche, pegni, ed analoghe garanzie nell'interesse della cooperativa o dei soci, purche' relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale e prive di rischi che non siano preventivamente valutabili e compatibili con la natura e le finalita' della cooperativa; i. Promuovere o partecipare alla realizzazione di programmi di ricerca applicata e di sperimentazione diretti al miglioramento della qualita' abitativa ed al contenimento dei costi di costruzione e gestione degli edifici residenziali, anche attraverso l'impiego di energie alternative; l. Prestare consulenza ed assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali, se opportune per agevolare il conseguimento dell'oggetto sociale; m. Consorziarsi e/o associarsi con altre cooperative per lo svolgimento e il coordinamento delle attivita' e dei servizi di comune interesse e funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale; n. Quale attivita' strumentale non prevalente, assumere partecipazioni in societa' cooperative, consorzi di cooperative, societa' per azioni e societa' a responsabilita' limitata (anche promuovendone la costituzione) che svolgano attivita' di effettiva rilevanza ed interesse per il conseguimento dell'oggetto sociale, che non ne deve risultare in alcun modo modificato; l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportanti una responsabilita' illimitata per le obbligazioni delle medesime deve esser preventivamente deliberata dall'assemblea; o. Partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all'art. 2545 septies del codice civile, se utile al miglior conseguimento dell'oggetto sociale; p. Aderire ad associazioni, fondazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell'oggetto sociale.
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