Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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la cooperativa ha per oggetto: la costruzione di case popo lari, economiche e civili da assegnare ai soci in proprieta' o godimento fruendo delle disposizioni del t. U. Sull'edilizia economica e popolare approvato con r. D. 28. 4. 1938 n. 1165 e successive modifiche, non escludendo il ricorso ad altra soluzioni. Per l'attuazione dello scopo sociale la societa' potra': a) acquistar e suoli; b) ottenere la concessione del diritto di superficie; c) contrarre mutu i passivi; d) avvalersi dei contributi e provvidenze previsti dalle disposizioni di leggi vigenti al momento della richiesta, da parte dello stato, delle region i, e di ogni altro ente o persono giuridica; e) costruire gli alloggi sia dirett amente in economia che concedendo appalto; f) acquistare case gia' costruite per demolirle o per restaurarle; g) ricorrere ai finanziamenti concessi dagli istit uti di credito edilizio, indipendentemente dal contributo dello stato, delle reg ioni, e degli altri enti o persone giuridiche; h) costruire al piano terra dei f abbricati locali destinati ad uso diverso dall'abitazione, da assegnare o locare ai propri soci, ovvero essere venduti nelle forme ed allo scopo degli artt. 8 e 9 del t. U. 28. 4. 38 n. 1165 e succ. Modifiche; i) di provvedere nei modi stabili ti dall'apposito regolamento all'assegnazione degli alloggi e all'amministrazion e degli immobili e degli impianti sociali; l) promuovere e svolgere, nei locali della cooperativa ed altrove, attivita' di carattere sociale, culturale, ricreat ivo e sportivo a favore dei soci e delle loro famiglie; m) stimolare lo spirito di previdenza costituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito rego lamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soli ed effettuata esclusi vamente ai fini del conseguimento sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. La raccolta del risparm io tra i soci dovra' avvenire entro i limiti e alle condizioni stabilite dall'ar t. 13 del dpr 29. 9. 1973 n. 601 e successive modificazioni e integrazioni. La soc ieta' potra' assumere altresi' interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi for ma in altre cooperative consorzi o imprese di altro tipo, che svolgono attivita' di diretto interesse del movimento coopeativo; diffondere e rafforzare nei rapp orti tra soci e in quelli tra essi e gli altri lavoratori i principi del mutuo a iuto e i legami di solidarieta; estendere infine ad altri comuni oltre a quello della sede sociale l'attuazione degli scopi sociali. La cooperativa potra' inolt re avvalersi per la realizzazione dei programmi costruttivi di tutte le agevolaz ioni e disposizioni in materia di edilizia economica e popolare ed in particolar e di quelle previste dalla legge 22. 12. 1971 n. 865, di quelle previste dalla l. 27. 5. 1975 n. 166 e 5. 8. 1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e dai bandi regionali emanati e emanandi per il finanziamento delle costruzioni in base a tali leggi. Gli alloggi che hanno usufrutto di contributo per cooperativ a a proprieta' indivisa non potranno in nessun caso essere trasferiti ai soci ne ' alienati in caso di liquidazione o scioglimento della cooperativa dovranno ess ere trasferiti all'istituto autonomo per le case popoolari competente per territ orio. La cooperativa dovra' far risultare dalle scritture contabili e dal bilanc io le apposite voci per tali operazioni. Con deliberazione del consiglio di ammi nistrazione la societa' potra' compiere tutte le operazioni finanziarie utili al suo funzionamento, compresa l'apertura dei conti correnti bancari, l'emissione di cambiali, l'assunzione di mutui ipotecari, concessione di fidejussioni ecc.
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