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L'oggetto sociale viene cosi' riformulato : "5) oggetto sociale. La societ potr realizzare il proprio scopo mediante le seguenti attivit : a) l'acquisizione, la costruzione, la ricostruzione e ri- strutturazione di case da assegnare ai soci in propriet , in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita o riscatto. In caso di assoluta necessit ed in via del tut- to eccezionale e sempre per raggiungere l'oggetto sociale, in luogo della costruzione gi ultimata, la societ potr assegnare ai propri soci il terreno acquistato per la co- struzione o parte di esso o la casa in corso di costruzione. In caso di assegnazione in godimento ai soci degli immobili ad uso abitativo e loro pertinenze, gli stessi e il proprio coniuge non legalmente separato non dovranno essere proprie- tari o comunque assegnatari con patto di futura vendita di altro alloggio in tutto il territorio nazionale idoneo ai bisogni della propria famiglia, neppure per quote. B) la costruzione (su aree pubbliche o private), ricostru- zione e ristrutturazione di box singoli e multipli, anche interrati, di spazi da adibire a parcheggi, il tutto da as- segnare in locazione, godimento o in propriet ai soci della cooperativa. La cooperativa potr promuovere e realizzare qualsiasi ope- razione di ordine finanziario, immobiliare e mobiliare utile o necessario al raggiungimento degli scopi sociali; potr ricercare ogni forma di finanziamento disponibile (da priva- ti, enti pubblici, stato e regioni, ecc. ); potr in partico- lare acquistare aree o utilizzare il diritto di superficie su suoli di propriet pubblica, nonch costruire, ricostrui- re o ristrutturare case, sia direttamente in economia sia concedendo cottimi od appalti, mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello stato, della regione, della provincia, del comune o di istituti previdenziali o enti pubblici in genere, ivi compresi gli organismi dell'unione europea o al- tri enti internazionali; potr , inoltre, prendere parte a societ o ad organismi consortili e associativi intesi alla difesa ed incremento di detti scopi; potr , altres , colla- borare con cooperative sociali, fondazioni o enti del non profit in generale, cos come avvalersi per la realizzazione di programmi costruttivi di tutte le agevolazioni e disposi- zioni in materia di edilizia economica e popolare ed in par- ticolare di quelle previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, nonch dai bandi regionali e nazionali, emanati o emanandi, per il fi- nanziamento delle costruzioni in base a tale legge. La coo- perativa potr prestare garanzie a favore dei soci, per il conseguimento, da parte di questi ultimi, di finanziamenti diretti alla realizzazione delle costruzioni sociali. La cooperativa inoltre potr procedere alla stipulazione di ac- cordi, convenzioni, e/o qualsiasi altro atto che la coopera- tiva riterr utile o necessario, anche con altre cooperati- ve, soprattutto nell'ambito dell'organo promotore, al fine di favorire l'acquisizione da parte dei soci della prima a- bitazione. La cooperativa potr costruire, al piano terreno, seminterrato o interrato dei fabbricati destinati ad abita- zione, locali destinati ad uso diverso, da assegnare in pro- priet o locazione anche soci. I locali non destinati ad uso di abitazione, qualora non ostino divieti di legge, potranno essere venduti nelle forme ed allo scopo di cui agli artico- li 8 e 9 del t. U. 28 aprile 1938, n. 1165. La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previ- denza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di at- tivit , disciplinata da un apposito regolamento, per la rac- colta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata e- sclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto socia- le, e, pertanto tassativamente vietata la raccolta del ri- sparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma. La cooperativa pu svolgere la propria attivit anche nei confronti di terzi non soci. "
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