Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa', nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto: - lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile, lavori speciali di costruzione, lavori di isolamento e muratura in genere, lavori di completamento di edifici, intonacatura e tinteggiatura, esecuzione di opere idrauliche e termoidrauliche, progettazione, installazione e manutenzione di impianti idraulico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento e di impianti elettrici, costruzione e montaggio di carpenteria in ferro e installazione di serramenti, il tutto nei limiti inderogabili di legge e con espressa esclusione delle materie riservate a soggetti iscritti ad albi, ordini e/o registri. La societa' potra' assumere inoltre, a carattere strumentale e comunque assolutamente non prevalente, direttamente o indirettamente o mediante acquisto di quote e azioni, interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, concedere iscrizioni, riduzioni, surrogazioni, postergazioni ipotecarie e prestare avalli, fideiussioni e garanzie a favore dei soci o di terzi. La societa' potra' compiere infine tutte le altre operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. Sono pero' tassativamente escluse le attivita' di finanziamenti a favore di terzi e di intermediazione finanziaria in genere, disciplinate dalla legge 05/07/1991 n. 197 e dal successivo d. L. 01/09/1993 n. 385, nonche' le attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico e di intermediazione mobiliare in genere, disciplinate dalla legge 02/01/1991 n. 1. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.
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