Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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3) la societa' ha scopo mutualistico e non di lucro. Nello svolgimento della sua attivita' la cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, rispettando il principio di parit di trattamento, le disposizioni ed i parametri di legge per le cooperative a mutualit prevalente; in particolare il costo del lavoro dei soci dovr essere superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro, come sara' evidenziato nella nota integrativa al bilancio; quest ultimo parametro dovr essere tassativamente rispettatati dagli amministratori, salve le deroghe eventualmente disposte dall autorit competente in base alle vigenti disposizioni. La cooperativa potra' svolgere la sua attivita' anche con terzi, ma dovra' essere prevalente lo scambio mutualistico, e cio l attivita' svolta nei confronti dei soci dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi: a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cio le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra; c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci; d) in caso di scioglimento della societa', l intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 4) i soci lavoratori intendono ottenere, tramite la cooperativa, continuit di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali, tramite la gestione in forma associata delle attivit previste dall oggetto sociale e con la prestazione della loro attivit lavorativa. Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potr essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall ordinamento giuridico. La modifica delle regole statutariamente definite per lo svolgimento della attivit mutualistica compete alla assemblea straordinaria. La cooperativa potr avvalersi, non in via prevalente, di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall ordinamento giuridico. In particolare, ai sensi e agli effetti della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche, il lavoro potr essere esercitato in forma autonoma. L apporto lavorativo che il socio pu rendere in forma autonoma potr essere di tipo professionale e, pertanto, anche quello riconducibile alla necessaria iscrizione ad albi, ordini professionali, ruoli ed elenchi. La cooperativa, in questo specifico caso, fornir le migliori occasioni di lavoro ai soci, siano essi dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, revisori contabili, nonch ai contabili che instaureranno con la cooperativa un rapporto di lavoro autonomo. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell ambito delle leggi in materia. La cooperativa si propone altres di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. La cooperativa pu aderire ad organismi economici o sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. La adesione agli organismi ed enti, saranno deliberate dal consiglio di amministrazione. 5) la societ potr realizzare il proprio scopo mediante le seguenti attivit : 1 - l'acquisizione, la costruzione, la ricostruzione e ristrutturazione di case da assegnare ai soci in propriet , in godimento o in locazione, anche con patto di futura vendita o riscatto. In caso di assoluta necessit ed in via del tutto eccezionale e sempre per raggiungere l'oggetto sociale, in luogo della costruzione gi ultimata, la societ potr assegnare ai propri soci il terreno acquistato per la costruzione o parte di esso o la casa in corso di costruzione. 2 - la costruzione (su aree pubbliche o private) ricostruzione e ristrutturazione di boxes singoli e multipli, anche interrati, di spazi da adibire a parcheggi, il tutto da assegnare in locazione o in propriet ai soci della cooperativa. La cooperativa potr promuovere e realizzare qualsiasi operazione di ordine finanziario, immobiliare e mobiliare utile o necessaria al raggiungimento degli scopi sociali; potr ricercare ogni forma di finanziamento disponibile (da privati, enti pubblici, stato e regioni etc. ) potr in particolare acquistare aree o utilizzare il diritto di superficie su suoli di propriet pubblica, nonch costruire, ricostruire o ristrutturare case, sia direttamente in economia che concedendo cottimi o appalti, contrarre mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello stato, della regione, della provincia, del comune o di istituti previdenziali o enti pubblici in genere ivi compresi gli organismi dell'unione europea o altri enti internazionali; potr inoltre prendere parte a societ o ad organismi consortili e associativi intesi alla difesa ed incremento di detti scopi; potr altres collaborare con cooperative sociali, fondazioni e/o enti del no profit in generale cos come avvalersi per la realizzazione dei programmi costruttivi di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia economica e popolare ed in particolare di quelle previste dalla legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, nonch dai bandi regionali e nazionali emanati o emanandi per il finanziamento delle costruzioni in base a tale legge. La cooperativa potr prestare garanzie a favore dei soci per il conseguimento da parte di questi ultimi di finanziamenti diretti alla realizzazione delle costruzioni sociali. La cooperativa inoltre potr procedere alla stipulazione di accordi, convenzioni e/o qualsiasi altro atto che la cooperativa riterr utile o necessario, anche con altre cooperative, soprattutto nell'ambito dell'organo promotore, al fine di favorire l'acquisizione da parte dei soci della prima abitazione. La cooperativa potr costruire al piano terreno, seminterrato o interrato dei fabbricati destinati ad abitazione, locali destinati ad uso diverso, da assegnare anche a non soci. I locali non destinati ad uso abitazione, qualora non ostino divieti di legge, potranno essere venduti nelle forme ed allo scopo di cui agli artt. 8 e 9 del t. U. 28 aprile 1938 n. 1165. Si propone altres di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivit disciplinata da un apposito regolamento per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e, pertanto, tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma.
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