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La societa' cooperativa ha per oggetto la realizzazione - senza fini speculativi e di lucro e con scopo mutualistico - di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare ai soci in locazione con patto di futura vendita e di riscatto, in proprieta' piena divisa o indivisa, in proprieta' superficiaria o in godimento, ai sensi delle vigenti e future norme in materia, provvedendo a tutte le urbanizzazioni e le infrastrutture prescritte o comunque necessarie. Gli alloggi saranno realizzati su aree congeniali all'attuazione del programma sociale, acquistate in proprieta' o concesse in diritto di superficie anche con atto di futura vendita o riscatto alla societa' cooperativa da privati o da enti pubblici. La societa' potra', ove possibile, fruire di tutte le agevolazioni fiscali e dei contributi previsti dalla normativa vigente e futura in materia di realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare e residenziale pubblica non a contributo erariale o comune relativi alla realizzazione di immobili residenziali non aventi requisiti per essere qualificati di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969. Per il conseguimento dello scopo sociale la societa' potra' a) acquistare suoli anche partecipando a gare e ad aste pubbliche per alienazioni di beni da arte di enti pubblici e privati; b) ottenere la concessione della proprieta' o anche del solo diritto superficie dei suoli anche a mezzo della stipula di convenzioni e contratti promuovendo la collaborazione con le amministrazioni comunali provinciali, comprensoriali e regionali e con qualsiasi altro ente pubblico o privato; c) realizzare li alloggi sia direttamente in economia sia concedendo appalti; d) acquistare immobili residenziali non di lusso gia' realizzati per demolirli o restaurarli o ristrutturarli ed assegnarli ai soci; e) provvedere, nei modi stabiliti da apposito regolamento, all'amministrazione degli alloggi realizzati od acquistati e degli spazi ad essi comuni, sia prima, sia dopo assegnazione in proprieta' divisa ai soci; f) contrarre mutui e finanziamenti bancari; g) avvalersi dei contributi e provvidenze previsti dalle disposizioni di' legge vigenti al momento della richiesta concessi dallo stato, dalle regioni e da ogni altro ente pubblico territoriale e non territoriale o persona fisica o giuridica; h) ricorrere ai finanziamenti concessi dagli istituti di credito edilizio indipendentemente dal contributo dello stato, delle regioni e di altro ente o persona giuridica; i) avvalersi, ove possibile, per la realizzazione dei programmi costruttivi, di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia economica e popolare, in particolare di quelle previste dalla legge 22 dicembre 1971 n. 865, dalla legge 27 maggio 1975 n. 167 e dalla legge 5 agosto 1978 n. 457 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, la societa' potra' realizzare al piano terra dei fabbricati locali destinati ad uso diverso da abitazione da assegnare anch'essi in proprieta' ai soci o vendere a non soci; detti locali potranno essere venduti nelle forme ed allo scopo di cui agli artt. 8 e 9 del t. U. Per l'edilizia economica e popolare r. D. 28 aprile 1938 n. 1165. La societa' si propone inoltre di diffondere i principi della cooperazione e della mutualita', rafforzare nei rapporti tra i soci e tra questi e gli altri lavoratori i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarieta', promuovere e svolgere nei locali della cooperativa ed altrove attivita' di carattere culturale, ricreativo e sportivo a favore dei soci e delle loro famiglie. La societa' potra' compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare, nonche' di natura finanziaria ed industriale utili al suo funzionamento ed all'esercizio della sua attivita', compresa l'apertura di conti correnti bancari, l'emissione di cambiali, l'assunzione di mutui ipotecari, la concessione di fideiussioni, e cosi' via, nei limiti della necessita' e strumentalita' al conseguimento degli scopi sociali, comunque sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi. Potra' inoltre assumere interessenze e/o partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese con scopi analoghi, affini, complementari o funzionali ai propri, costituire o partecipare ad altre societa', enti o consorzi al fine di meglio perseguire l'oggetto sociale e lo scopo mutualistico, e comunque non quale attivita' prevalente ed escluso tassativamente il collocamento di partecipazioni; potra' consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute del movimento cooperativo. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, nel rispetto delle revisioni della normativa vigente in materia, con articolare riguardo alla legge 30 gennaio 1992 n. 59. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci.
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