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Articolo 2 - la cooperativa, senza finalita' di lucro, si propone di combattere la disoccupazione, affermando il diritto all'occupazione permanente ed offrendo opportunita' di lavoro e servizi utili ai soci. Lo scopo che la cooperativa si propone di perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale andranno a prestare la propria attivita' di lavoro i soci, la salvaguardia dei livelli occupazionali in situazioni di crisi aziendale, continuita' di occupazione lavorativa, nonche' il favorire le migliori condizioni economiche, sociali, professionali e di lavoro per i propri soci. La societa' e' retta coi principi e con le discipline della previdenza e della mutualita', escluso ogni scopo di lucro ed ha per oggetto di costruire o acquistare senza fini di lucro, case popolari ed economiche ai sensi dell'attuale legislazione nazionale e regionale da restare in proprieta' indivisa e inalienabile oppure da assegnarsi in proprieta' individuale ai soci ai sensi dell'art. 6 della legge 2 luglio 1949 n. 408 e successive modifiche, oppure da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita. La societa' puo' altresi' raggruppare i soci che aspirano ad abitare in una o piu' unita' immobiliari di pertinenza della gescal di cui alla legge 14 febbraio 1963 n. 60 e di concorrere alla assegnazione di alloggi in applicazione della relativa legislazione e delle disposizioni normative di competenza della stessa gestione. Per il raggiungimento delle supposte finalita', la societa' potra': 1) acquistare aree edificabili e compiere tutte le operazioni idonee alla loro acquisizione; 2) acquistare costruzioni in corso ed ultimate o costruire case sia direttamente in economia, sia concedendo cottimi ed appalti sia facendo ricorso a particolari convenzioni con enti e istituti allo scopo autorizzati; 3) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, finanziaria od immobiliare e contrarre mutui; 4) chiedere il contributo ed il concorso dello stato e della regione secondo le disposizioni in vigore; e' consentito alla societa' di costruire al piano terra dei fabbricati locali destinati ad uso diverso dall'abitazione laddove il regolamento locale lo consenta, da assegnare anche essi in proprieta' ai soci e non soci. I locali destinati ad uso diverso dall'abitazione, possono essere venduti nelle forme ed allo scopo di cui agli articoli 8 e 9 del t. U. Sulla edilizia popolare ed economica 28 aprile 1938 n. 1165 e successive modifiche. Potra' infine la societa' amministrare i beni comuni dei condomini. La societa' potra' assumere agenzie e rappresentanze, con o senza deposito e potra' porre in essere tutte le attivita' mobiliari, immobiliari, commerciali, finanziarie, bancarie quali ad esempio il credito agrario di esercizio o di miglioramento, e cambiarie, sia attive che passive, prestare e ricevere avalli, fidejussioni, ipoteche, pegni, privilegi e comunque garanzie reali e personali. Puo', infine, nel rispetto delle disposizioni di legge, assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese, aventi finalita' analoghe, complementari o affini alle proprie. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La societa' potra' effettuare tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa potra' ricevere dai propri soci prestiti e/o finanziamenti, anche infruttiferi e con o senza obbligo di rimborso e potra' anche effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci. Dette ultime operazioni, in ogni caso, dovranno essere effettuate in ottemperanza delle disposizioni di legge e delle deliberazioni del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in materia bancaria e creditizia. In particolare, le anticipazioni ed i finanziamenti, sotto qualsiasi forma effettuati, potranno essere fatti esclusivamente nei confronti dei propri soci e con l'osservanza dei limiti previsti dalle norme vigenti in materia. La societa' puo' emettere titoli di debito o altri strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le societa' per azioni ed a questo provvede l'organo amministrativo con i limiti e le modalita' che saranno stabilite da apposita decisione dei soci presa a maggioranza ordinaria, nella quale saranno fissate le condizioni del prestito e le relative modalita' di rimborso, in ogni caso nei limiti stabiliti dall'articolo 2526, ultimo comma. E' vietata in ogni caso qualsiasi attivita' di credito al consumo, anche se nei confronti dei propri soci. La societa' potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi.
Parole chiaveCooperativa Edilizia Elisa svolge la propria attività nel macrosettore Immobiliari, segmento Societa' di gestione e intermediazione immobiliare. L'attività principale è classificata con codice ATECO 41.20.00: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali.
L'azienda Cooperativa Edilizia Elisa utilizza anche i nomi: "COOPERATIVA ELISA", "ELISA", "SOCIETA ELISA", "SOCIETA COOPERATIVA ELISA" e "COOPERATIVA EDILIZIA ELISA".
L'ammontare del capitale sociale è 5.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.