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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita', intendendo far partecipare tutti i soci ai benefici della stessa; essa non ha finalita' speculative ne' scopo di lucro e si propone per scopo quello di assicurare ai soci unita' abitative e relativi accessori, compresi box auto, in locazione con patto di futura vendita, in godimento od in proprieta' e cio' attraverso la costruzione, interventi di risanamento, recupero edilizio, restauro conservativo di immobili in conformita' alle leggi vigenti in materia di edilizia civile ed economico - popolare. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', nonche' i requisiti e gli in teressi dei soci, la cooperativa ha come oggetto: - costruire e/o risanare e/o recuperare e/o ristrutturare edifici (con particolare riferimento ad edifici di edilizia economico-popolare) con facolta' di assegnare le unita' abitative e loro pertinenze in proprieta' individuale e/o anche con patto di futura vendita, ai propri soci; di assegnare le unita' abitative e loro pertinenze in locazione e/o in godimento, con o senza limiti di tempo, ai propri soci; di destinare parte degli edifici medesimi a destinazione non abitative quali, a titolo esemplificativo, autorimesse (anche a mezzo delle procedure di cui alla legge 122/89), negozi e locali a servizio delle residenze in genere; stipulare contratti di locazione di immobili con facolta' di sublocazione, per assegnare in locazione e/o godimento le unita' immobiliari e relative pertinenze ai propri soci, sia con che senza limiti di tempo; stipulare le convenzioni ed assumere le obbligazioni occorrenti per il rilascio dei necessari provvedimenti concessori ed autorizzativi; pro cedere alla richiesta ed accettarne l'assegnazione di aree, in proprieta' e/o in diritto di superficie, da parte degli enti a cio' delegati dalle leggi vigenti; - acquistare aree in piena proprieta' e/o acquisirle in diritto di superficie; - acquistare case gia' costruite per demolirle ed utilizzarne il suolo di risulta o per ristrutturarle. E' consentito alla societa' di costruire al piano terra dei fabbricati e nel sot tosuolo, locali destinati ad uso diverso dall'abitazione. Tali locali, non destinati ad uso di abitazione, potranno essere venduti o concessi in affitto, anche a non soci, sotto l'osservanza degli articoli 8 e 9 del t. U. 28 aprile 1938 n. 1165 e successive modificazioni. La cooperati- va potra' altresi' partecipare alla formazione ed attuazione di programmi e- dificatori complessi, di risanamento delle parti comuni dei fabbricati nonche' alla realizzazione delle opere di urbanizzazione necessari. La societa' potra' compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, indu striali e finanziarie inerenti allo scopo sociale. In particolare potra' conce-dere ipoteche sui propri beni immobiliari, a favore degli istituti di credito autorizzati per legge ai mutui fondiari, per finanziare la costruzione e/o la ristrutturazione e/o il recupero di locali di abitazione, di loro pertinenze e di locali comunque destinati, facenti parte del fabbricato. A scopo puramente esemplificativo si elenca quanto la cooperativa puo' svolgere: 1) assumere interessenze e partecipazioni nelle forme consentite dalla legge, sotto qualsiasi forma in consorzi, cooperative ed imprese, che svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, nonche' aderire a confederazioni di cooperative; 2) concedere avalli cambiari, fideiussioni, ipoteche ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma, per facilitare l'ottenimento del credito per le proprie esigenze, in favore dei soci, di enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative e consorzi, operanti nel medesimo settore; 3) istituire, allo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti tra i soci stessi ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto sotto l'os servanza della legge 1 settembre 1993 n. 385 e di quanto disposto dalla delibera del c. I. C. R. Del 3 marzo 1994 e successive norme attuative, e applicative esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
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