Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Articolo 4 - oggetto sociale considerata l'attivita' mutualistica della societa' nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha come oggetto: - costruire alloggi, locali di abitazione e relativi accessori, ivi compresi box auto - sia direttamente, in economia, che concedendo appalti - per assegnarli in locazione ai propri soci; - acquistare aree od acquisire il diritto di superficie sulle stesse; - ricevere aree in assegnazione dai comuni e/o da altri enti per realizzare interventi costruttivi; - acquistare case gia' costruite per demolirle ed utilizzarne il suolo di risulta o per ristrutturarle. E' consentito alla societa' di costruire al piano terra dei fabbricati e nel sottosuolo, locali destinati ad uso diverso dall'abitazione. Tali locali, non destinati ad uso di abitazione, potranno essere venduti o concessi in affitto, anche a non soci, sotto l'osservanza degli articoli 8 e 9 del t. U. 28 aprile 1938 n. 1165 e successive modificazioni. La cooperativa potra' altresi' partecipare alla formazione ed attuazione di programmi edificatori complessi, di risanamento delle parti comuni dei fabbricati nonche' alla realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie. La societa' potra' compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali e finanziare inerenti allo scopo sociale. In particolare potra' concedere ipoteche sui propri beni immobiliari, a favore degli istituti di credito autorizzati dalle competenti autorita' alla stipula di mutui fondiari ed edilizi, per finanziare la costruzione e/o la ristrutturazione e/o il recupero di locali di abitazione, di loro pertinenze e di locali comunque destinati, facenti parte del fabbricato. A scopo puramente esemplificativo si elenca quanto la cooperativa puo' svolgere: - 1) assumere interessenze e partecipazioni nelle forme consentite dalla legge, sotto qualsiasi forma in consorzi, cooperative ed imprese, che svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, nonche' aderire a confederazioni di cooperative; - 2) concedere avalli cambiari, fideiussioni, ipoteche ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma, esclusivamente per le proprie esigenze e quelle dei propri soci; - 3) istituire, allo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti tra i soci stessi ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto sotto l'osservanza delle legge 1 settembre 1993 n. 385 e di quanto disposto dalla delibera del c. I. C. R. Del 03 marzo 1994 e successive norme attuative ed applicative, esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
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