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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cos come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto principale la costruzione di case aventi le caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione in materia di edilizia popolare ed economica, da assegnare in godimento ed in proprieta' o in diritto di superficie ovvero in locazione o con altre forme contrattuali ritenute utili. Inoltre la societa' potra' costruire al piano terreno dei fabbricati destinati ad abitazione, locali destinati ad uso diverso, da assegnarsi in priorita' ai soci ed in seconda istanza anche a non soci. I locali non destinati ad uso di abitazione possono essere venduti nelle forme e agli scopi di cui agli art. 8 e 9 t. U. 28 aprile 1938, n. 1165. Almeno il 3% della volumetria potra' essere destinata ad usi sociali o cooperativi. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa ptra' acquistare aree anche a mezzo di permute, utilizzare il diritto di superficie su aree di proprieta' di pubbliche amministrazioni od altri enti, societa' o privati, acquistare fabbricati da demolire, ricostuire, ultimare e da ristrutturare allo scopo di destinarli ad abitazione di soci. La cooperativa potra' avvalersi per la realizzazione dei programmi costruttivi di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia economica e popolare ed in particolare di quelle previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni e dai bandi regionali emanati od emanandi per il finanziamento delle costruzioni in base alla legge. Gli alloggi che hanno usufruito del contributo per cooperative a proprieta' indivisa non potranno in nessun caso essere trasferiti in proprieta' ai soci ne' alienanti; in caso di liquidazione o scioglimento della cooperativa dovranno essere trasferiti all'aler competente. La cooperativa dovra' far risultare dalle scritture contabili e dal bilancio le apposite voci per tali operazioni. Ad integrazione dei suoi primari scopi mutualistici la cooperativa potra' altresi' promuovere e svolgere, nei locali della cooperativa ed altrove attivita' di carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo a favore dei soci e delle loro famiglie. La cooperativa potra' svolgere attivita' di ricerca e studio al fine di diventare un centro di servizi e di informazioni, anche per i non soci, sul tema della casa e del territorio. La cooperativa potra' compiere tutte le operazioni finanziarie utili al suo funzionamento, comprese l'apertura di conti correnti bacnari, l'emissione di cambiali e l'assunzione di mutui ipotecari, assumere interessense e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese cooperative o di altro tipo, che svolgono attivita' di direto interesse nel movimento cooperativo; dare adesioni ad altri enti ed organismi cooperativi, anche con scopi consortili o fidejussori, a responsabilita' limitata e diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo; consorziarsi, anche senza creazioni di uffici, con attivita' esterne, ad altre cooperative di abitazione, per lo svolgimento ed il coordinamento delle attivita' comuni; partecipare anche con obbligazioni a tutte le iniziative idonee a diffondere e rafforzare nei rapporti tra i soci e in quelli tra essi e gli altri lavoratori, il principio del mutuo aiuto ed i legami di solidarieta'; estendere, infine, al altri comuni, oltre quello della sede sociale, l'attuazione degli scopi sociali. Potra' stipulare ipoteche o mutui con lo stato, con gli istituti di credito, con enti autorizzati dalla legge e con societa' e ditte private. Essa potra' anche fruire di contributi, sussidi, provvidenze ed agevolazioni e di quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti o che saranno emanate in conformita' al t. U. Approvato con r. D. 1165/38 o di altre disposizioni normative sovrannazionali, nazionali, regionali, provinciali o comunali, o in virtu' di delibere assunte da altri enti pubblici e privati. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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