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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita dall'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - costruire e acquistare, senza fini di lucro, case popolari ed economiche ai sensi dell'attuale legislazione nazionale e regionale, da assegnarsi in proprieta' individuale ai soci. Per il raggiungimento delle su esposte finalita', la societa' potra': - 1) acquistare aree edificabili e compiere tutte le operazioni idonee alla loro acquisizione; - 2) acquistare costruzioni in corso od ultimate, o costruire case, sia direttamente in economia, sia concedendo cottimi ed appalti, sia facendo ricorso a particolari convenzioni con enti o istituti all'uopo autorizzati; - 3) compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, finanziaria od immobiliare e contrarre mutui; - 4) chiedere il contributo ed il concorso dello stato e della regione secondo le disposizioni in vigore. E' consentito alla societa' di costruire al piano terra dei fabbricati locali destinati ad uso diverso dalla abitazione. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere, con delibera del consiglio di amministrazione, tutti gli atti e concludere ogni operazione di natura immobiliare, mobiliare, creditizia e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali, o comunque sia, direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi; in particolare potra' stipulare mutui ipotecari con lo stato, istituti di credito, enti autorizzati dalla legge e con societa' e ditte private. Essa potra' anche fruire di contributi, sussidi, provvidenze ed agevolazioni e di quant'altro previsto dalle disposizioni vigenti nel settore edilizio (disposizioni normative sovrannazionali, nazionali, regionali, provinciali o comunali). La cooperativa potra' inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; in particolare potra', anche emettere strumenti finanziari di cui all'art. 2526 c. C. Ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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