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"art. 4 (oggetto sociale) 1) la cooperativa ha come oggetto: a) di riunire le aziende esercenti l'attivita' di farmacia in un organismo che difenda la loro attivita', crei i presupposti di un mercato rispettoso dei limiti prescritti dalla serieta' e dalla delicatezza professionale, susciti e apra nuovi interessi ed orizzonti per un migliore avvenire dell'attivita' farmaceutica; fornire ogni tipo di servizio necessario od utile a favore dei soci per la migliore conduzione della farmacia (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi quali telemedicina, attivita' di screening, autoanalisi di base, distribuzione di materiale informativo, ecc. ); b) assunzione di depositi e rappresentanze di case produttrici di prodotti e specialita' farmaceutiche, di prodotti parafarmaceutici, articoli cosmetici e di profumeria, articoli sanitari, ortopedici e fisioterapici, prodotti di erboristeria e di tutti gli altri articoli detti di libera vendita necessari per assicurare all'esercizio delle farmacie dei soci le attivita' che ad esse vengano conferite dalle vigenti leggi dello stato; c) espletamento dei servizi amministrativi inerenti alle operazioni di tariffazione, contabilizzazione per forniture effettuate dai soci agli enti mutualistici ed ospedalieri, e dei servizi contabili, previdenziali e fiscali per i soci, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge in materia; d) concessione di garanzie fidejussorie nei confronti di soci o di societa' ed organismi anche consortili che si propongono scopi analoghi o connessi a quelli della cooperativa; e) a fini strumentali di difesa dell'attivita' svolta sia dalla cooperativa stessa che di quella svolta dagli associati, cef potra' esercitare, laddove consentito dalle leggi vigenti e nelle forme previste dalle stesse, anche per il tramite di partecipazioni societarie, l'esercizio diretto o indiretto di farmacie. 2) la societa' potra' costruire, acquistare e vendere anche in permuta immobili nonche' concederli in locazione a terzi. 3) la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. 4) essa puo' altresi' assumere, anche in via prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' di produzione e commercio di prodotti farmaceutici o attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. 5) la cooperativa previa delibera dell'assemblea potra' partecipare ad operazioni di fusione o concentrazione, in tutto o in parte, in consorzi o raggruppamenti di cooperative, nonche' di magazzini di smistamento. 6) la cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. 7) la societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. 8) gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'articolo 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalita' ivi previste. "
Parole chiaveCooperativa Esercenti Farmacia Soc. Coop. A R.l. Con Sigla Cef svolge la propria attività nel macrosettore Ingrosso prodotti di consumo, segmento Ingrosso prodotti farmaceutici e medicali. In base alla codifica ATECO, il codice 46.46.10 rappresenta: Commercio all'ingrosso di medicinali.
Cooperativa Esercenti Farmacia Soc. Coop. A R.l. Con Sigla Cef è anche conosciuta con i nomi: "COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA", "CEF", "SOCIETA CEF", "COOPERATIVA CEF" e "SOCIETA COOPERATIVA CEF".
Cooperativa Esercenti Farmacia Soc. Coop. A R.l. Con Sigla Cef appartiene alla categoria "piccola impresa" per numero di dipendenti (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 35.9 M €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.