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La cooperativa non ha fine di lucro, e' retta da scopo mutualistico e svolge la propria attivita' mutualistica secondo principi di mutualita' prevalente, cosi' come definiti dall'articolo 2512 c. C. , in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale indicato nel successivo articolo 5. Lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, occasioni di lavoro e continuita' di occupazione lavorativa a condizioni economiche, sociali e professionali di vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato. Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, come disposto dalla legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le regole e le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci saranno disciplinate da apposito regolamento interno che, predisposto dall'organo amministrativo, sara' approvato dai soci ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e dell'ultimo comma dell'articolo 2521 c. C. Nello svolgimento della propria attivita', la cooperativa si avvarra', prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ma potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche di terzi non soci con riferimento ai detti rapporti mutualistici, la societa' dovra' rispettare il principio di parita' di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo la facolta', nei limiti della compatibilita' con il suddetto regolamento, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci medesimi, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. La cooperativa si propone, altresi', di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per cio' stesso la cooperativa potra' aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonche' ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo mutualistico e con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, si propone come oggetto : la produzione, realizzazione ed allestimento di spettacoli teatrali, di danza, musicali, televisivi, radiofonici e cinematografici, nonche' la cura della relativa organizzazione, finalizzati alla divulgazione dell'arte e della cultura in tutte le sue forme ed all'educazione dei fruitori a saperne comprendere, apprezzare ed assimilare i contenuti essenziali, con particolare riferimento agli spettacoli destinati ai bambini, nei quali il fine educativo, inteso come intento a sviluppare la curiosita', la fantasia ed il ragionamento risulta preponderante rispetto all'aspetto ludico; l'esercizio di attivita' didattiche, educative, formative e ludiche; attivita' di produttori o impresari di eventi artistici dal vivo, con o senza strutture servizi ausiliari del settore dello spettacolo, non classificati altrove, inclusi l'allestimento di scenari e fondali, impianti di illuminazione e del suono organizzazione di sfilate di moda gestione spazi e sale teatrali noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (ad esempio impianti luce e strumenti di amplificazione sonora) la formazione di operatori nei settori artistici, culturali, educativi e socio assistenziali; la formazione del personale docente della scuola;. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa e' inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunita' contingenti - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies del codice civile. La societa' puo' altresi' assumere, con delibera dell'organo amministrativo, interessenze e partecipazioni in altre cooperative similari, in societa' miste (pubblico/privato), in societa' diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura avente oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie in genere, anche reali. La cooperativa potra' attivarsi per la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative. Potra' inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con l'apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico. A tal proposito e' tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e, quindi, strumentalmente ad essi, potra' compiere qualsiasi attivita' mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale, contrarre e concedere finanziamenti, anche infruttiferi e mutui anche ipotecari.
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