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La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa, continuita' d'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 2516 c. C. , dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico, la cooperativa si uniforma alle disposizioni del d. P. R. N. 602/70 e successive modificazioni, relativamente alle materie da tale provvedimento disciplinate. I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare. La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla cooperativa e dall'associazione di rappresentanza, nell'ambito della legge in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni. Art. 5 la cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Nello svolgimento della propria attivita', essa si avvale prevalentemente delle prestazioni dei propri soci. La cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attivita' di facchinaggio e di movimentazione meccanica, di trasporto di merce varia, inclusa quella classificata pericolosa: a) facchinaggio e movimentazione di merci anche con l'ausilio di mezzi meccanici; b) gestione magazzini, depositi e piazzali in genere, gestione complessiva del ciclo logistico; c) attivita' preliminari e complementari del facchinaggio di cui alla tabella delle attivita' allegata al d. P. R 602/70 e successive modificazioni e integrazioni; d) servizi di sollevamento con carrelli elevatori, gru, bracci sollevatori montati su automezzi e con ogni altra attrezzatura di sollevamento in genere; e) pulizie magazzini e piazzali industriali; f) autotrasporto di merci per conto terzi; g) conduzione e gestione di impianti ed attrezzature di confezionamento ed imballo; h) trasporto, il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi, dei quali i soci stessi o la cooperativa risultino proprietari od affittuari; i) manutenzioni aree verdi. Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a: - assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, anche in associazione temporanea con altre imprese, da privati, dallo stato e da enti pubblici, partecipando a gare di appalto e a trattative nelle varie forme previste dalla legge e stipulando contratti e convenzioni; - istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; - acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale; - intraprendere ogni attivita' rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori; - promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori. La cooperativa, inoltre, potra' svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi; pertanto, essa potra', fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre societa', consorzi o enti, che svolgano attivita' analoghe, accessorie o complementari all'attivita' sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operativita' nei confronti del pubblico, nonche' partecipare sia come capo - gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies c. C. ; b) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e societa', cui la cooperativa aderisce. Infine, la cooperativa puo' effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 d. Lgs. N. 385/93 ("testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalita' di esercizio di tale attivita' saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, e' vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge. La cooperativa potra' emettere gli strumenti finanziari previsti dal titolo iv del presente statuto.
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