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La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi di mutualita' senza scopo di lucro. La cooperativa, definita cooperativa sociale di tipo "a" ai sensi dell'art. 1 della l. 8. 11. 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire l interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi orientati, in via prioritaria ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni delle persone svantaggiate, cosi come considerate dall art. 4 comma 1, della legge 08. 11. 1991 n. 381, e dei soggetti caratterizzati da menomazioni temporanee, in condizioni di trattamento riabilitativo, fino al perdurare delle predette condizioni di svantaggio, operando secondo i principi del vangelo e della dottrina sociale della chiesa cattolica, che ad esso si ispira. Per cio' stesso la cooperativa potra' aderire ad un associazione nazionale di categoria sul delibera dell organo amministrativo. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall organo amministrativo o dall assemblea straordinaria dei soci. La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci occupazione lavorativa e miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali tramite l esercizio in forma associata dell impresa. Per il raggiungimento di tale ulteriore scopo mutualistico i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. I criteri e le regole inerenti la disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa e i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno, approvato dall assemblea con le maggioranze stabilite per la straordinaria, in conformita' alla legge 142 del 2001 e nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all. Art. 2516 c. C. La cooperativa purche' in via non prevalente puo' operare anche con terzi e puo' avvalersi della collaborazioni di lavoratori non soci. Con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi : centri educativi occupazionali diurni centri diurni e residenziali di accoglienza servizi domiciliari di assistenza; servizi di assistenza infermieristica attivita' e servizi di riabilitazione. La cooperativa non svolgera' attivita' riservate per legge a professionisti iscritti in appositi albi protetti. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche': 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in societa' di capitali che svolgano attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attivita' di collocamento. 2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti; 3) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei. La societa' non potra' esercitare attivita' finanziaria nei confronti del pubblico.
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