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La cooperativa ha come oggetto: - costruire, acquistare, risanare, ristrutturare e gestire edifici e complessi edilizi a destinazione residenziale e ad uso diverso compreso natanti di ogni tipo, anche mediante la partecipazione a programmi e progetti in hausing sociale, risanamento e riqualificazione complessiva ed integrata di quartieri popolari, edifici pubblici e privati; potra' lavorare anche in cantieri navali; - effettuare movimento terra e scavi anche in appalto con mezzi propri o a noleggio; - realizzare impianti idraulici e di condizionamento sia su natanti che in cantieri navali; - opere di giardinaggio in genere; - noleggiare attrezzature. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa si avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, salvo il ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne presenti l'esigenza. La prestazione dei soci puo' avvenire anche in forma autonoma o avere per oggetto l'esercizio di una attivita' professionale. Ai sensi dell'articolo 2511 c. C. La societa' cooperativa ha scopo mutualistico. La societa', ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, e, comunque, quale attivita' non prevalente e non nei confronti del pubblico: - puo' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale; - puo' assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre societa', anche di tipo consortile, di associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi, non ai fini del locamento; - puo' contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, con societa' o privati concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali; puo' prestare fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere anche a favore di terzi, il tutto nel rispetto delle disposizioni delle leggi 1/91 e 197/91 e del decreto legislativo 385/93 e successive modifiche ed integrazioni. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c. C. .
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