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Art. 3 - (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di permettere ai soci di ottenere, tramite la gestione in forma associata, un'occupazione stabile e continuativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita' si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa potra' svolgere le proprie attivita' avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. Art. 4 - (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della cooperativa, cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - l'attivita' di autotrasporto di merci, per conto terzi e per conto proprio, di prodotti, materiali e manufatti di qualsiasi genere, compresi i trasporti di sostanze pericolose ed i trasporti eccezionali in genere; - le attivita' di supporto ed ausiliarie dei trasporti e, in particolare, il servizio di assistenza e scorta ai trasporti in genere, compresi quelli eccezionali; - l'assistenza agli imbarchi e sbarchi di merci e macchinari, per conto proprio e per conto terzi, ed ogni altro servizio ed attivita' in ambito portuale, l'assistenza ed il soccorso a mezzi e persone, a terra e in mare; - il reperimento, l'offerta e la gestione di magazzini, per conto proprio e conto terzi, per il deposito, la movimentazione, l'imballaggio e la spedizione di merci e manufatti di qualsiasi tipo e genere; - le attivita' di imballaggio, insaccatura, pesatura, etichettatura, misurazione, controllo ed altre manipolazioni simili; - la costruzione di contenitori per imballaggio per ogni uso ed utilizzazione ed in qualsiasi materiale; - la gestione, manutenzione, vendita e noleggio di mezzi ed apparati per il sollevamento di cose e persone; - la gestione di officine per attivita' di meccanica motoristica, gommista, elettrauto ed autocarrozzeria; - l'attivita' di movimento terra, sbancamenti, demolizioni, trasporto di rifiuti di ogni genere e tipo, la gestione di cave di sabbia e ghiaia, proprie e per conto di terzi; - l'attivita' di facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensivo delle attivita' preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti; - l'import-export di tutti i prodotti inerenti alle attivita' suddette; - la costruzione, manutenzione, gestione, locazione e compravendita di immobili in ambito civile, industriale e terziario. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c. C. .
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