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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: 1. Realizzazione, montaggio e manutenzione di camini, di canne fumarie, cappe aspiranti cucine, stufe ed impianti fumari di qualsivoglia natura, e cucine in muratura, realizzazione di opere di muratura, piccole pavimentazioni, intarsi e mosaici; 2. La produzione e lavorazione di ceramiche, lavelli e comici in pietra e altro materiale, piccola falegnameria connessa alla produzione di quanto sopra, montaggio ed assemblaggio di cassoni in legno; 3. Assistenza tecnica su stufe, caminetti, caldaie a combustibile solido e gassoso 4. Attivita' formative, come corsi, workshop, dimostrazioni tecniche. 5. Pratiche di tecniche energetiche per detrazioni, incentivi e agevolazioni fiscali 6. Consulenze tecniche, verifiche e video ispezioni con attrezzature speciali su camini e canne fumarie. 7. Fabbricazione di prodotti di riscaldamento, manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di riscaldamento di qualsiasi natura. 8. Posa in opera di caminetti, stufe e canne fumarie con relativo impianto di estrazione fumi; 9. Agente di commercio di prodotti vari quali canne fumarie e accessorie, prodotti per fumisteria, materiali edili, legnami, termoidraulica; 10. Commercio al dettaglio ed all'ingrosso di camini, fumisteria, caminetti in muratura in genere e tutto quanto cio' attinente (a titolo esemplificativo e non esaustivo legna, pellet, pezzi di ricambio, fumisteria e termoidraulica) . 11. Gestire servizi formativi, direttamente e/o per intervento e per il tramite di enti, societa', liberi professionisti ed altre persone fisiche o giuridiche; 12. Organizzazione di conferenze, seminari e convegni di studi; 13. La promozione, la progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di interventi di formazione professionale in favore di enti pubblici e non, e di soggetti privati; 14. La promozione, la progettazione, l'organizzazione e l'erogazione di interventi di formazione per formatori e di interventi di alta formazione; nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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