Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' deve intendersi a mutualita' prevalente in ragione dello scambio mutualistico realizzato e pertanto: a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) e' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) e' fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta dalla legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per cio' stesso la cooperativa potra' aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonche' ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa puo' avvalersi nello svolgimento della propria attivita' di terzi non soci. La societa' ha per oggetto: a) ottenere la concessione di spazi acquei ed aree demaniali per l allevamento di molluschi eduli lamellibranchi e per l esercizio di attivita' di acquicoltura in genere; b) gestire impianti di depurazione e di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi; c) raccogliere prodotti ittici in genere risultanti dall esercizio di attivita' anche esterne di pesca o allevamento, sia nazionali che comunitarie ed estere; d) la manipolazione, la surgelazione, la congelazione, la conservazione e la trasformazione di prodotti ittici in genere al fine di commercializzarli, all ingrosso e al dettaglio, su mercati sia nazionali che comunitari ed esteri; e) l esercizio di tutti i servizi propedeutici e conseguenti all espletamento dell attivita' sociale. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potra' assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. In particolare la cooperativa potra' stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione dell assemblea. La cooperativa potra' ricevere finanziamenti finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali, sia fruttiferi che infruttiferi, da parte dei soci, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
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