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Articolo 3 la cooperativa e' retta e disciplinata dal principio della mutualita' senza scopo di lucro. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell azienda, alle migliori condizioni possibili l assegnazione in proprieta' od in godimento di abitazioni. I soci cooperatori della cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; la cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per cio' stesso la cooperativa puo' aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche e di servizi. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall organo amministrativo. Articolo 4 la societa' cooperativa, anche avvalendosi di tutte le leggi vigenti in materia di edilizia popolare ed economica, con spirito mutualistico e senza finalita' di lucro, si propone i seguenti scopi: a) costruire, acquistare, risanare, ristrutturare, dare in locazione e gestire case di abitazione da assegnare ai soci in proprieta', in godimento, in locazione con patto di futura vendita o in locazione semplice ai sensi della legislazione vigente, anche mediante permuta b) acquistare e vendere terreni, anche mediante permuta, utilizzare il diritto di superficie su aree di proprieta' di pubbliche amministrazioni o di altri enti, societa' o privati per raggiungere gli scopi sociali di cui al punto a) c) realizzare nei fabbricati di cui al punto a), locali da adibire a utilizzazione diversa da quella abitativa ma comunque in modo integrato con i fabbricati stessi da assegnare ai soci in proprieta', in godimento, in locazione con patto di futura vendita o in locazione semplice ai sensi della legislazione vigente d) realizzare costruzioni a destinazione commerciale e comunque non abitativa da vendere o da locare anche a terzi non soci utilizzando le sinergie e l'eventuale utile di tale attivita' al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale come specificato al punto a), a condizione che l'attivita' con terzi abbia sotto ogni aspetto, specie quantitativo, carattere assolutamente secondario e comunque non prevalente. La societa' cooperativa, per la realizzazione dei programmi costruttivi potra', avvalersi ed usufruire di tutte le agevolazioni e disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica ed in particolare delle leggi vigenti, dei bandi e finanziamenti regionali, provinciali e comunali emanati o emanandi. E' vietata alla societa' la raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 salvo esclusivamente quanto previsto come possibile dalla delibera del 3 marzo 1994 del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio o da future emanande norme in materia. Sempre nel tassativo rispetto dei limiti prima enunciati nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia cooperatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, e' data facolta' ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito. La societa' cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare utili o necessarie alla realizzazione degli scopi sociali, e direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura finanziaria, immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente, attinenti ai medesimi nonche', tra l'altro, a solo titolo esemplificativo: 1) quale attivita' non prevalente assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in societa' di capitali comunque costituite, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, cio' con tassativa esclusione di qualsiasi attivita' di collocamento; 2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 3) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti; 4) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei. Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potra' provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano, puo' quindi aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dal consiglio di amministrazione.
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