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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo i principi della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo mutualistico di agevolare l'attivita' di pesca dei soci esercenti imprese e di valorizzare alle migliori condizioni possibili il loro prodotto ittico conferito, mediante la sua raccolta e successiva commercializzazione. La cooperativa si propone di provvedere al collocamento collettivo del prodotto conferito dai soci e alla vendita del prodotto stesso, sia nei mercati all'ingrosso che al dettaglio, sia mediante altri soggetti che attraverso la gestione diretta di punti vendita. Al fine del migliore raggiungimento dello scopo, la cooperativa potra': a) curare il coordinamento dell'attivita' dei soci e la gestione dei servizi dei mercati ittici alla produzione e all'ingrosso; b) organizzare e gestire tutti quei servizi di carattere collettivo inerenti alla ghiacciatura, alla manipolazione, alla spedizione e al trasporto del pesce, quali ad esempio la produzione del ghiaccio, fabbricazione di cassette per il pesce, gestione dei mezzi di trasporto, eccetera; c) gestire, entro i limiti consentiti dalla legge, la commercializzazione del prodotto in mercati alla produzione, all'ingrosso e al minuto del pesce, ed i relativi servizi, comprese le operazioni di importazione ed esportazione. La cooperativa si propone altresi' di migliorare le condizioni di vita e l'incremento dei redditi dei soci attraverso la promozione e lo sviluppo dell'esercizio della pesca, dell'allevamento, della molluschicoltura e itticoltura sia in acque interne che marine e di tutte le attivita' connesse all'attivita' principale secondo le normative vigenti in materia. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci, svolgendo attivita' di acquisto e vendita di prodotti ittici, nonche' operando in esecuzione di contratti di commissione la cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente senza fini di speculazione privata e rispettare il principio della parita' di trattamento nei rapporti mutualistici. La cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla "lega nazionale delle cooperative e mutue" ed all'organismo periferico della stessa nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonche' ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. In relazione allo scopo mutualistico della cooperativa, cosi come definito nell'articolo precedente, nonche' ai requisiti e agli interessi dei soci come oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto la raccolta, la produzione, la trasformazione e la vendita del prodotto derivante dall'attivita' di pesca e di allevamento di specie ittiche in genere, il collocamento collettivo del prodotto conferito dai soci sia nei mercati all'ingrosso che al dettaglio, oltre che attraverso la gestione diretta di punti di vendita. A tale scopo, provvedera', fra l'altro ed a titolo puramente esemplificativo, a: 1. Istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini, necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; 2. Acquisire o prendere in affitto aree, magazzini, officine, natanti e relative attrezzature, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale, e pompe distribuzione gasolio; 3. Esercitare l'attivita' di pesca, allevamento, acquicoltura, itticoltura e molluschicoltura e tutte le attivita' collaterali o connesse con quest'ultime sia in acque interne lagunari che in acque marittime; con particolare riferimento alle attivita' indicate nell'art. 7 del d. Lgs. 154/2004, e successive modifiche o integrazioni e nelle relative norme regionali in materia, quali a titolo esemplificativo le attivita' di pescaturismo, ittiturismo ecc. 4. Provvedere all'acquisto collettivo e all'approvvigionamento di tutti i materiali di consumo necessari alla pesca ed alla navigazione (reti, cordoni, cassettame, pitture e vernici per barche, cavi di acciaio, pezzi di ricambio per motori, benzina, nafta, oli lubrificanti, lampade a gas, etc. ) nell'interesse dei soci; 5. Gestire scali di alaggio per la riparazione e manutenzione delle barche, nonche' di cantieri per la costruzione di nuove barche; 6. Provvedere al collocamento collettivo del prodotto conferito mediante contratti o altri strumenti normativi o giuridici da stipularsi con aziende pubbliche o private, industriali o commerciali, o con organismi cooperativi, e provvedere altresi' alla vendita sia in forma diretta tramite proprie pescherie che indirettamente nei mercati sia all'ingrosso che al dettaglio; 7. Gestire, entro i limiti consentiti dalla legge, la commercializzazione del prodotto in mercati alla produzione, all'ingrosso ed al minuto del pesce, ed i relativi servizi, comprese le operazioni di importazione ed esportazione; 8. Organizzare e gestire tutti quei servizi di carattere collettivo inerenti alla ghiacciatura, alla manipolazione, alla spedizione ed al trasporto del pesce, quali ad esempio produzione del ghiaccio, fabbricazione di cassette per il pesce, gestione dei mezzi di trasporto, etc. ; 9. Organizzare e gestire i servizi collettivi relativi alla costruzione, alla riparazione ed alla manutenzione delle reti e degli attrezzi in genere; 10. Promuovere e facilitare la utilizzazione del credito peschereccio a favore della cooperazione nell' interesse dei soci; 11. Stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni e con privati allo scopo di ottenere concessioni di uso di acque e diritti di pesca e/o allevamento il cui sfruttamento sia riservato ai soci per attivita' di acquacoltura e maricoltura; 12. Promuovere e gestire lavorazioni e trasformazioni collettive di prodotti della pesca, dell'allevamento, dell'acquicoltura e della commercializzazione del prodotto ittico; 13. Acquisire o prendere in locazione e gestire valli da pesca; 14. Curare l' attuazione a favore dei soci di tutte le forme assistenziali derivanti dalle leggi e dagli accordi sindacali (previdenza sociale, mutualita', assicurazioni varie, istruzione professionale, etc. ) organizzando i servizi necessari; 15. Assistere i soci nelle pratiche amministrative, previdenziali e tributarie ed in tutti i rapporti, anche con enti pubblici e privati, connessi ai rapporti sociali o lavorativi instaurati con la cooperativa, per quanto attiene alla loro attivita' di pescatori; 16. Curare lo sviluppo dell'esercizio della pesca con i sistemi piu' rispondenti alla tecnica moderna, studiare e redigere piani di pesca, di acquicoltura, di molluschicoltura con il duplice scopo di favorire la produzione nazionale ed il benessere dei propri associati;. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopraelencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi e, comunque, direttamente od indirettamente attinenti ai medesimi. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa, per l'attuazione delle finalita' sopra riportate puo': a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie alle attivita' sociale; b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; c) concedere avalli cambiari, fidejussioni, ed ogni altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperative aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; d) raccogliere prestiti dai soli soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 3l. 01. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
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