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La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci ha per oggetto lo svolgimento, in italia e all'estero, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge, lo svolgimento delle seguenti attivita': - organizzare e gestire il servizio di radiotaxi; - installare e gestire stazioni ricetrasmittenti per radiotaxi; - richiedere licenze di trasporto taxi da utilizzare come macchina di scorta o di servizio per i soci, o per trasporto disabili con taxi; - richiedere autorizzazioni di noleggio onde poter gestire autorimesse di autobus, mini bus, maxi taxi, taxi merci, merci conto terzi; - svolgere attivita' di noleggio con e senza conducente; rimessaggio natanti, noleggio natanti, noleggio natanti taxi e da banchina, noleggio cicli-moto e motocicli, gestire rimesse e parcheggi; - provvedere al rifornimento di quanto occorre all'esercizio e alla manutenzione degli automezzi dei soci; - gestire aree di servizio e di rifornimento; - acquistare e/o prendere in affitto e/o in gestione aree, magazzini, officine, cantieri, macchine e materiali, bar e punti di ristoro; - assumere la concessione in appalto di servizi riguardanti le attivita' sopra indicate anche dallo stato e da enti pubblici e privati; - assumere in conferimento autorizzazioni n. C. C. E licenze taxi nei periodi, nei termini e per l'utilizzo consentiti dalla l. 21/92 e l. R. 22/96 e successive modificazioni; - stipulare con titolari di licenze di taxi e/o autorizzazioni n. C. C. Contratti di gestione a termine al fine di sostituire il titolare nei modi e nei termini consentiti dalle citate leggi; - assumere personale dipendente onde poter sostituire temporaneamente i soci nell'espletamento del servizio taxi nei modi e nei termini stabiliti dalle citate leggi; - richiedere il rilascio di licenze temporanee e/o stagionali previste dall'art. 6 della legge 248/2006 e svolgere le attivita' ivi elencate; - svolgere le attivita' previste dall'art. 14 del dlgs 422/97 e successive modificazioni; - svolgere tutte quelle attivita' di servizio in nome e per conto dei soci che si rendessero necessarie per ridurre i costi di gestione, quali in via esemplificativa e non esaustiva raccolta pubblicita', ufficio cambio valute, agenzia di viaggio, tenuta e elaborazione dati contabili salve le autorizzazioni di legge. Al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale e realizzare lo scopo mutualistico e quindi solo strumentalmente a essi, nei limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente, la cooperativa potra', tra l'altro, a titolo esemplificativo: a) costituire societa' di qualunque tipo, enti, consorzi, acquisire partecipazioni al capitale sociale e interessenze in altre societa', consorzi o enti aventi scopi analoghi, connessi o affini al proprio o comunque compatibili con il conseguimento dell'oggetto sociale della cooperativa, incluse l'acquisto e la vendita di azioni e/o quote di societa' controllate, collegate e partecipate; effettuare in qualunque forma tutte le iniziative economiche e finanziarie che nel rispetto dello scopo mutualistico della cooperativa siano dirette ad agevolare e a rendere maggiormente competitiva l'attivita' dei soci cooperatori; b) concedere avalli cambiari, ipoteche, fideiussioni e ogni altra forma di garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci cooperatori, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; c) partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi della mutualita' e della solidarieta', acquisendo partecipazioni e prestando garanzie, reali o personali, a enti, societa' o organismi economici diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo italiano e ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti e il credito; su deliberazione dell'organo amministrativo la cooperativa potra' aderire ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizi; d) stimolare lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', retta da apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea generale dei soci, per la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soli soci, nei limiti imperativamente disposti dalla legge; tale raccolta del risparmio, nei limiti anzidetti, sara' effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del prestito tra il pubblico, sotto ogni forma, in ossequio alla normativa vigente; e) compiere, sempre per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi strumentalmente a esso, qualsiasi attivita' mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale, contrarre e concedere finanziamenti, anche infruttiferi e mutui anche ipotecari, rilasciare fideiussioni e in genere porre in essere tutti gli atti ritenuti necessari e utili, purche' nei limiti di legge. L'organo amministrativo puo' emettere in una o piu' soluzioni strumenti finanziari nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2526 c. C. . E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; f) costituire, ai fini di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni, fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. Puo' adottare, ai sensi dell'art. 5 della suddetta legge 59/92, procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo, all'ammodernamento, alla ristrutturazione e al potenziamento aziendale. La cooperativa potra' compiere inoltre tutti gli atti ed intraprendere tutte le operazioni utili e necessarie al conseguimento dei benefici previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dalla legge 21 maggio 1981 n. 240 e dalla legge regionale 17 aprile 1981 n. 14 e successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni. Fermo restando che l'attivita' della cooperativa deve svolgersi prevalentemente nei confronti dei soci, la cooperativa, nei limiti di legge, puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. L'attivita' con terzi potra' essere normata da apposito regolamento. A tal fine la cooperativa si obbliga a comunicare alla giunta regionale veneta ogni modifica del presente statuto deliberato dall'assemblea dei soci.
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