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La societa' cooperativa ha scopo mutualistico e si propone, quindi, di svolgere la propria attivita' caratteristica in modo da far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro ed una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attivita' lavorativa a favore della cooperativa, continuita' di occupazione con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento mutualistico, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' cooperativa si propone di svolgere la propria attivita' caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Piu' precisamente, la societa' cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, in modo che il costo del lavoro dei soci medesimi sia superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro. Non si computa, ai fini del calcolo di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile, il costo del lavoro delle unita' lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione, ne' il costo del lavoro delle unita' lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualita' di socio della cooperativa. L'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, documentano la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2512 del codice civile, nella nota integrativa al bilancio evidenziando i parametri previsti dall'articolo 2513 del codice civile. La societa' cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con i terzi non soci, nella misura di legge. Nello svolgimento dell'attivita' mutualistica con i soci, nei relativi rapporti e nella ripartizione dei ristorni, deve essere rispettato il principio della parita' di trattamento. La societa' cooperativa, con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto le seguenti attivita' da esercitarsi nel rigoroso rispetto delle condizioni, limiti, forme e modi di legge, e previo rilascio di quelle autorizzazioni, licenze o titoli abilitativi eventualmente richiesti dalle vigenti leggi e/o regolamenti e piu' dettagliatamente: - lavori di edilizia in generale ivi comprese le attivita' di: intonacatura; stuccatura edile e decorazioni; posa in opera di infissi, di pavimenti di qualsiasi genere, sia interni che esterni, e di vetrate; rivestimento pareti e pavimenti con qualsiasi materiale; tinteggiatura; rasatura; verniciatura; plafonatura; impermeabilizzazioni; altri lavori di completamento di edifici e di carpenteria in genere; - progettazione, costruzione, realizzazione, ristrutturazione e manutenzione di edifici, pubblici e privati, civili e industriali, di strade, autostrade, pavimentazioni, ponti, viadotti, porti, ferrovie, infrastrutture e vie di comunicazione in genere; - progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione, anche per conto terzi, di capannoni, prefabbricati e strutture in genere per lo svolgimento di attivita' industriali, commerciali, artigianali o agricole, direttamente o affidando lo svolgimento ad altre imprese; - gestione, manutenzione, compravendita e rivendita di appartamenti, edifici, ville, strutture pubbliche e/o private, complessi residenziali, strutture sportive e ricreative di qualsiasi genere; - lavori di montaggio e assemblaggio di recinzioni, barriere e carpenteria metallica e meccanica in genere per strade, ferrovie, porti, aeroporti e autostrade. Salvi gli inderogabili limiti di legge e con esclusione di quelle attivita' il cui esercizio e' riservato a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa', per la realizzazione delle finalita' che ne costituiscono l'oggetto sociale la societa' cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate e compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore necessari o utili per il raggiungimento degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi.
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