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1. La cooperativa ha per oggetto sociale principalmente l'assegnazione, alle migliori condizioni possibili, degli alloggi e relative pertinenze, realizzati, recuperati o comunque acquisiti. L'assegnazione ai propri soci potra' essere effettuata in proprieta', in godimento, ovvero in locazione o altre forme contrattuali ammissibili. La cooperativa potra' promuovere in via accessoria o strumentale attivita' e servizi, anche di interesse collettivo, connessi direttamente o indirettamente all'oggetto sociale principale. 2. Per la realizzazione delle finalita' che ne costituiscono l'oggetto sociale, la societa' puo' compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle leggi vigenti. In particolare, la societa' puo' : a) acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permute; ottenere il diritto di superficie su aree di proprieta' di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati e/o da demolire, risanare, ristrutturare o completare; costituire o acquisire l'usufrutto sugli stessi; b) realizzare nuove costruzioni ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili, destinati in tutto o in parte ad uso abitativo, commerciale, artigianale, industriale o per uffici, nonche' interventi di riqualificazione urbana; c) assegnare ai soci le unita' immobiliari in proprieta', in godimento, ovvero in locazione o altre forme contrattuali consentite. D) alienare e/o locare anche a non soci aree e unita' immobiliari con destinazione residenziale e non; e) prestare ai soci servizi diretti ad assisterli nell'uso e nella gestione delle abitazioni ovvero promuovere e/o partecipare alla costituzione di societa' apposite a cui affidare tali compiti; f) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale, comprese l'apertura di conti correnti, l'assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali e di strumenti finanziari di debito; g) avvalersi di tutte le agevolazioni in materia di edilizia residenziale con particolare riferimento a quelle destinate all'edilizia economica e popolare; h) sottoscrivere intese e convenzioni con enti pubblici e privati; i) ricevere prestiti dai soci destinati al conseguimento dell'oggetto sociale stimolando lo spirito di solidarieta' e di risparmio, istituendo un servizio disciplinato dal successivo art. 18, nonche' da apposito regolamento. La raccolta e' limitata ai soli soci, intendendosi pertanto vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma; j) stipulare contratti di assicurazione sia nell'interesse della societa' che dei soci; k) effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale; l) concedere ed ottenere avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie, nell'interesse della societa' o dei soci, purche' relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale; m) costituire ed essere parte di societa' per azioni o a responsabilita' limitata in conformita' alle leggi vigenti; n) consorziarsi con altre cooperative per lo svolgimento e il coordinamento delle attivita' e dei servizi di comune interesse e partecipare a gruppi cooperativi paritetici come previsto dall'art. 2545 septies del codice civile; o) assumere, quale attivita' strumentale non prevalente, partecipazioni in societa' cooperative e consorzi di cooperative (anche promuovendone la costituzione) che svolgano attivita' di effettiva rilevanza per il conseguimento dell'oggetto sociale; p) aderire ad associazioni, fondazioni ed enti, che perseguono scopi e finalita' di crescita civile, sociale e culturale; q) assistere i soci e le loro famiglie in ogni aspetto culturale, turistico, ricreativo, commerciale, promuovendo apposite iniziative in proprio o con terzi. 3. Le unita' immobiliari realizzate dalla cooperativa, usufruenti di contributi concessi da enti pubblici (stato, regione, provincia, comune, altri) e gravate dal vincolo di inalienabilita', non possono essere trasferite in proprieta' ai soci salvo che nei casi previsti dalla legge.
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