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La cooperativa e' retta dal principio della mutualita', ai sensi dell'art. 2511 c. C. E delle vigenti leggi in materia. Lo scopo della cooperativa e' quello di far conseguire ai soci continuita' di occupazione e migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Per il conseguimento dello scopo e in relazione alle concrete esigenze produttive la cooperativa stipula con i soci contratti di lavoro ulteriore, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di legge. Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati con soggetti non soci, al fine del conseguimento dello scopo sociale. La societa' si propone: 1. Di fornire ai soci lavoro giustamente remunerato e distribuito; 2. Di assicurare agli stessi una adeguata remunerazione del capitale investito, nei limiti di legge; 3. Di stimolarne lo spirito di previdenza, risparmio e solidarieta', anche istituendo una sezione di attivita', appositamente regolamentata, per la raccolta di prestiti tra i soci stessi. La cooperativa puo' aderire alla lega nazionale delle cooperative e mutue, agli organismi periferici, regionali e provinciali, nel cui ambito territoriale e' la propria sede sociale, nonche' alle associazioni per la gestione, senza scopo di lucro, dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La societa' si propone quale cooperativa a mutualita' prevalente: nello svolgimento dell'attivita' si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, rispettando nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici il principio di parita' di trattamento e rispettando, nello svolgimento della propria attivita', le disposizioni ed i parametri di legge per le cooperative a mutualita' prevalente. Requisiti di cooperativa a mutualita' prevalente (art. 2514 c. C. ). Dovranno essere rispettati i seguenti divieti ed obblighi: a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non potranno essere remunerati gli eventuali strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) le riserve non potranno essere in alcun modo distribuite fra i soci cooperatori; d) in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, dovra' essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo quanto piu' oltre previsto. Nel rispetto del principio di prevalenza dello scambio mutualistico, la cooperativa potra' avvalersi di lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico, cosi' come potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Gli amministratori e i sindaci documenteranno le condizioni di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, ai sensi dell'art. 2513 c. C. La societa' ha per oggetto le seguenti attivita': gestione di impianti sportivi in genere, maneggio cavalli, attivita' ricreative in genere. Gestione di attivita' commerciali di supporto all'attivita' di gestione impianti sportivi: vendita e noleggio attrezzatura sportiva, attivita' di somministrazione alimenti e bevande (bar, paninoteca, ristorante). Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge potra' compiere tutte le operazioni che saranno ritenute dagli amministratori necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare avalli e concedere fideiussioni e garanzie in genere, anche ipotecarie, per obbligazioni di terzi e nei confronti di chiunque, assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo o connesso al proprio, non ai fini di collocamento ne' nei confronti del pubblico. Potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni.
Parole chiaveL'azienda Cooperativa Paradiso - Società Cooperativa appartiene al macrosettore Altro logistica e trasporti e si occupa di Logistica e trasporti. Il settore di attività (codice ATECO 49.39.01) è: Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano.
L'azienda Cooperativa Paradiso - Società Cooperativa è nota anche come "COOPERATIVA PARADISO".
Cooperativa Paradiso - Società Cooperativa è classificata come "microimpresa" secondo i parametri UE (meno di 10 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 2.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.