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La cooperativa ha per scopo mutualistico quello di procurare ai soci favorevoli occasioni e condizioni di lavoro tendenti alla continuita' di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Per il raggiungimento dello scopo sociale, il socio lavoratore, in conformita' alla legge 3/4/2001 n. 142, oltre all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma o in qualsiasi altra forma prevista o comunque consentita dalla normativa tempo per tempo vigente. La cooperativa, pertanto, si avvale, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative dei soci; essa puo' peraltro svolgere la propria attivita' anche con i terzi e pertanto avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi. Conseguentemente la tutela sui soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza cui la cooperativa aderisce nell'ambito della legge in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata da principi della mutualit senza fini di speculazione privata. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano percio' aderira' ad una organizzazione nazionale di rappresentanza. Essa potra': acquistare in italia e all'estero materie prime, semilavorati e prodotti complementari comunque necessari alla produzione; assumere rappresentanze di prodotti nazionali ed esteri, affini o complementari; vendere in italia o all'estero sia a privati che a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, statali, parastatali, locali regionali, ad aziende e societa' di ogni genere, sia direttamente che per assegnazione da organismi consortili dei quali fa parte; confezionamento e commercializzazione di tutti i prodotti necessari od utili per l'attivita' della pesca, quali cavi d'acciaio, reti, cordame, ganci, pitture, olii, ecc. , ovvero tutti i prodotti di cui ai gruppi a e b delle tabelle merceologiche; commercio all'ingrosso e dettaglio di tutti i prodotti ittici; gestione ed amministrazione di motopescherecci e motobarche da pesca in tutti i mari del globo; acquistare, costruire, ammodernare e tutto quanto e' consentito per l'esercizio della pesca marittima; ricevere ed emettere mandati di agenzia e rappresentanze di commercio; installazione nei territori, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di industrializzazione nel mezzogiorno, di industrie e commercio di ogni tipo, con particolare riferimento alle leggi che sovvenzionano le iniziative dei giovani; gestire ed amministrare qualsiasi forma di pesca, commercializzazione, trasformazione e confezionamento del pescato e di tutti i prodotti ittici. Essa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonche' fra l'altro, per sola indicazione esemplificativa: 1. Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque necessarie all'attivita' sociale; 2. Dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussoni diretti e a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 3. Concedere avalli cambiari, fideiussoni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative. 5. 2 e' tassativamente vietato l'esercizio delle attivita' riservate ai sensi del d. Lgs. 58/98, legge 197/91 e d. Lgs. 385/93. 5. 3 la societa' cooperativa si inibisce la raccolta di risparmio ai sensi del d. Lgs 1 settembre 1993 n. 385 - t. U. L. B. ; potra' comunque raccogliere fondi, finanziamenti e/o prestiti sociali a titolo gratuito, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente, da parte dei soci nella misura, nel rispetto e con le modalita' previste in apposito regolamento, in conformita' dell'articolo 10 della legge n. 59/92 e delle norme vigenti in materia, da destinarsi al perseguimento degli obiettivi sociali. La societa' cooperativa potra' anche costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. 5. 4 la cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche nei confronti di terzi non soci. 5. 5 la societa' cooperativa e' a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, e deve: a) svolgere la sua attivita' prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; b) avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della sua attivita', delle prestazioni lavorative dei soci; c) avvalersi prevalentemente, nello svolgimento della sua attivita', degli apporti dei beni o servizi da parte dei soci. Le societa' cooperative a mutualita' prevalente devono iscriversi in un apposito albo presso il ministero delle attivita' produttive, presso il quale devono depositare annualmente i propri bilanci.
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