Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Cooperativa Pescatori Amici Trieste…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
A) l'esercizio della pesca costiera locale; b) la produzione, la trasformazione ed il commercio di prodotti ittici; c) l'acquisto collettivo e l'approvvigionamento di tutti i materiali di consumo necessari alla pesca, all'agricoltura ed alla navigazione; d) la gestione e manutenzione di barche di proprieta' o comunque pervenute in uso alla cooperativa; e) lo sviluppo dell'acquacoltura compresa la gestione dei relativi impianti, il pescaturismo e l'ittiturismo; f) il collocamento commerciale del prodotto dei soci da effettuare sia all'ingrosso che al dettaglio; g) gestire i servizi dei mercati all'ingrosso del pesce; h) gestire i servizi di ghiacciatura e trasporto del pesce; i) la promozione e la facilitazione di utilizzo del credito peschereccio dei soci; l) la gestione delle lavorazioni collettive dei prodotti del pesce; m) curare le pratiche ed assistere i soci nei rapporti con gli enti pubblici e privati ivi compresa la tutela previdenziale ed assistenziale nonche' tutti i servizi utili e necessari all'attivita' dei soci; n) organizzare corsi professionali di formazione e di aggiornamento dei soci. Il tutto attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci, alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivita' in prevalenza nell'ambito della mutualita'. Al fine della qualificazione di societa' cooperativa a mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c. C. E ss. , la cooperativa: a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C. . La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza scopo di lucro. La cooperativa intende agire anche con i terzi e puo' aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall'organo amministrativo. In via sussidiaria ed accessoria, e comunque nel rispetto della mutualita' prevalente, la cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, tra i quali, solo in via esemplificativa e non limitativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; 2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito; 3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi e/o gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies del codice civile; 4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali; 5) istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 e successive modifiche e integrazioni e secondo quanto disposto in materia dalla delibera del cicr del 3 marzo 1994 e successive modifiche, integrazioni e norme di attuazione; 6) ricevere prestiti dai soci, secondo i criteri e limiti fissati dalla legge e dai regolamenti in materia. A tal fine la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.
Parole chiave