Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa si propone di esercitare la propria attivita', secondo principi di mutualita' prevalente cosi'come definiti dall art. 2512 c. C. , ovvero svolgendo in via preferenziale in favore dei soci cooperatori e avvalendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni o servizi da parte di questi ultimi, le seguenti attivita': 1) curare l'esercizio della pesca con i sistemi piu'rispondenti alla tecnica moderna; 2) provvedere all'acquisto collettivo ed all'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla pesca nell'interesse dei soci; 3) provvedere alla gestione di scali di alaggio, per la riparazione e manutenzione delle barche, nonche' alla costruzione di nuove barche; 4) provvedere al collegamento del prodotto pescato dai soci. Il ricavato della suddetta vendita dovra' essere versato ai soci secondo gli usi della consuetudine locale o secondo il sistema che potra' essere stabilito dal consiglio di amministrazione; 5) gestire, entro i limiti consentiti dalla legge, i servizi dei mercati ittici; 6) organizzare e gestire servizi di carattere collettivo, congelazione e surgelazione, manipolazione e trasformazione, spedizione, trasporto del pesce, produzione di ghiaccio, fabbricazione cassette, ecc. ; 7) organizzare e gestire servizi per la costruzione, riparazione e manutenzione di tutti gli attrezzi da pesca; 8) promuovere o facilitare la concessione del piccolo credito peschereccio ai soci; 9) stipulare convenzioni con pubbliche amministrazioni e con privati allo scopo di ottenere concessioni d'uso di acque e diritti di pesca, il cui sfruttamento sia riservato ai soci, nonche' l'impianto o la compartecipazione per la gestione di tonnare; 10) promuovere e gestire eventuali lavorazioni collettive di prodotti di pesca; 11) curare l'attuazione a favore dei soci di tutte le forme assistenziali previste dalla legge, organizzando i servizi necessari; 12) assistere i soci nelle pratiche e nei rapporti che essi possono avere con enti pubblici e privati; 13) istituire spacci per la vendita ai soci e non soci, di generi alimentari e di abbigliamento; 14) istituire una cassa di previdenza interna allo scopo di far godere ai soci quelle forme assistenziali non previste da apposite leggi. Il relativo regolamento, sara' approvato dall'assemblea generale dei soci. Svolgere ogni e qualsiasi altra attivita' che possa essere utile ai soci e che rientri negli scopi sociali e che, comunque, non contrasti con gli stessi. Sono escluse in modo assoluto dall'attivita' della cooperativa: a) la raccolta di depositi in denaro a qualsiasi titolo; b) ogni operazione di speculazione. La cooperativa potra' compiere qualsiasi altra attivita' affine, complementare o sussidiaria agli scopi sopra enunciati; aderire ad organismi consortili, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura commerciale, industriale, immobiliare e bancaria necessarie ed utili alla realizzazione ed al perseguimento degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. La cooperativa collabora, in generale, alla diffusione dei principi mutualistici e cooperativi ed essa, nello svolgimento delle suddette attivita' ed a seguito dell esercizio collettivo dell impresa, si propone di fornire ai propri soci beni o servizi a condizioni di vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato. La cooperativa pu svolgere la propria attivita' anche nei confronti di terzi non soci.
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