Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa ha come oggetto: a) esercitare la coltivazione, la raccolta, l'allevamento, la pesca dei prodotti ittici e le attivita' connesse anche mediante l assunzione diretta ed indiretta dell armamento dei natanti dei soci; b) svolgere l'esercizio razionale della pesca, al fine di migliorare le condizioni di vita e di reddito dei propri soci, ottimizzando le condizioni di vendita della produzione di questi ultimi, mediante misure volte a: - privilegiare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, in particolare attuando piani di cattura; - promuovere la concentrazione dell'offerta; - stabilizzare i prezzi; - promuovere i metodi di pesca che favoriscono lo sfruttamento sostenibile; - la riduzione dei costi di produzione dei soci; c) organizzare la vendita nel miglior modo possibile dei prodotti della pesca, isti-tuendo eventualmente appositi magazzini per la vendita all'ingrosso e spacci di vendita diretta al consumatore; assumere per proprio conto la gestione dei merca-ti per la vendita all'ingrosso del pesce; agevolare i trasporti e collocare il pesce nei mercati di consumo; d) ottenere concessioni ed assumere affittanze; procedere ad acquisti di valli e ca-nali, di bacini e corsi d'acqua dolce, salata e salmastra; procedere ad acquisti di dirit-ti esclusivi e particolari di pesca; e) attuare ed agevolare tutte le attivita' mutualistiche fra i soci compreso il paga-mento di appositi contributi a carico della societa' e dei soci, tra i quali anche quelli disposti dalla legge 250/58 e successive modifiche; f) acquistare attrezzi, strumenti, materiale, mezzi di lavoro, barche, battelli sia a ve-la che a propulsione meccanica e quanto altro necessario per l industria ed il com-mercio del pesce; g) approvvigionare i soci dei materiali di pesca occorrenti all'esercizio delle loro atti-vita'; h) promuovere e facilitare la concessione ai soci del piccolo credito peschereccio; i) compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie che potranno essere utili e vantaggiose per il conseguimento degli scopi sociali; j) partecipare e consorziarsi con altre cooperative e consorzi aventi scopo analogo o affine, ovvero ai fini di un coordinamento delle attivita' esercitate; k) far applicare ai produttori associati, in materia di sfruttamento delle zone di pe-sca, di produzione e di commercializzazione, le regole adottate dall'organizzazione di produttori; l) far applicare ai produttori associati, qualora lo stato membro interessato decida che la gestione di una parte o della totalita' dei propri contingenti di cattura e/o l applicazione di misure in materia di sforzo di pesca debba essere affidata ad or-ganizzazioni di produttori, le misure stabilite dall organizzazione a tale scopo; m) garantire che, per quanto riguarda un prodotto o un gruppo di produttori, ogni peschereccio appartenga ad una sola organizzazione di produttori; n) studiare e applicare ogni mezzo di perfezionamento peschereccio; o) curare il miglioramento intellettuale, morale ed economico dei propri soci pesca-tori e delle loro famiglie e allo scopo istituire e gestire spacci di generi alimentari, di articoli di abbigliamento e di arredamento ecc. , promuovere l insegnamento pe-schereccio anche con scuole e circoli di istruzione, istituire circoli di ricreazione e compiere altresi' tutte quelle iniziative atte ad ottenere il benessere dei soci e delle loro famiglie; p) gestire corsi di formazione e di perfezionamento per una migliore preparazione professionale dei soci. Organizzare visite di studio ad impianti e strutture di pesca, a fiere commerciali an-che all estero; q) assumere, direttamente ed indirettamente, la gestione di impianti di distribu-zione di carburante per l attivita' di pesca, sia per i soci che per i non soci; r) acquistare, costruire e gestire fabbriche o stabilimenti per la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti ittici; s) acquistare, costruire e gestire impianti di depurazione, confezionamento e ven-dita di molluschi; t) i produttori associati dovranno restare membri dell organizzazione per almeno tre anni a decorrere dal riconoscimento della stessa e, qualora decidano di rinun-ciare alla qualifica di membri, avvisare l organizzazione almeno un anno prima del recesso; u) i produttori associati dovranno smerciare l intera produzione dei prodotti per i quali hanno aderito per il tramite della cooperativa pescatori di pila organizzazio-ne di produttori societa' cooperativa"; v) la cooperativa pescatori di pila organizzazione di produttori societa' coopera-tiva, per il proprio funzionamento, applichera' una contabilita' separata per le attivi-ta' oggetto del riconoscimento. L'op societa' cooperativa e' disponibile a qualsiasi controllo contabile, organizzativo e tecnico da parte della comunita' europea, e/o della pubblica amministrazione italiana, in base alla normativa vigente. Al fine di perseguire l'oggetto sociale, l'op societa' cooperativa provvede a: - razionalizzare le operazioni di pesca e di commercializzazione da parte di soci nelle varie zone e nei diversi periodi dell'anno; - fissare le modalita', le condizioni e i prezzi minimi di vendita del prodotto e la clas-sificazione e controllo della qualita' dei singoli prodotti in conformita' alle vigenti normative nazionali e comunitarie; - fissare le modalita' e i prezzi di ritiro delle eventuali eccedenze di' produzione. Per il finanziamento delle operazioni di ritiro, l'op societa' cooperativa costituisce un fondo di intervento, alimentato da contributi basati sulle quantita' messe in vendi-ta, oppure ricorre ad un sistema di compensazioni; - stabilire criteri e modalita' per la determinazione di compensi o indennizzi ai soci, sulla base di principi mutualistici, di cui ai superiori punti a) e c). A tal fine e' costituito un fondo di intervento, separatamente evidenziato in conto d'ordine in calce al bilancio sociale alimentato dai contributi di cui alla successiva let-tera e); - riscuotere i contributi erogati da enti pubblici o organismi comunitari. L'organizzazione di produttori societa' cooperativa inoltre si impegna: - a presentare alla pubblica amministrazione piani e stime della produzione dei soci nonche' piani di commercializzazione del loro prodotto; - a predisporre i programmi operativi, cosi' come previsto del regolamento (ce) n. 1379/2013 che modifica i regolamenti (ce) 1184/2006 1224/2009 del consiglio ed abroga il regolamento (ce) 104 del 2000 del consiglio e del reg. (ce) 1418/2013 del 17/12/2013 riguardante i piani di produzione e di commercializzazione a norma del reg. (ce) 1379/2013 e ad elaborare in generale programmi di pesca per evitare eccedenze di produzione; - a collaborare all'applicazione di sistemi di normalizzazione e classificazione com-merciale dei prodotti in conformita' alle normative nazionali e comunitarie. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura im-mobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa puo' altresi' assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in pos-sesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi al-bi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di rispar-mio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regola-mento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura-zione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programma-zione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale, ai sen-si della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e po-tra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalita' ivi previste.
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