Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto: a) di ricevere in conferimento dai soci produttori agricoli tutti i prodotti agricoli che la societa' intende commercializzare anche previa lavorazione o trasformazione con particolare riferimento ai prodotti ortofrutticoli; se ritenuto necessario, al fine del completamento, integrazione o miglioramento qualitativo della gamma merceologica e dei prodotti ottenuti nonche' per il raggiungimento delle economie di scala finalizzate al contenimento dei costi di gestione, potra' acquistare da terzi (in misura mai prevalente) i prodotti che i soci non posseggono ovvero che sono impossibilitati di conferire; b) di provvedere alla successiva commercializzazione, anche previa confezione, lavorazione e/o trasformazione dei prodotti di cui alla precedente lettera a); c) di distribuire fra i soci il ricavato delle vendite di cui sopra al netto dei costi ed oneri di gestione e cio' in ragione della quantita' e/o qualita' dei prodotti conferiti; d) di realizzare ogni iniziativa di carattere tecnico-economico atta a determinare perfezionamenti e vantaggi nelle aziende dei soci in particolare fornendo loro servizi a costi vantaggiosi quali, la semina, la raccolta e lo stoccaggio dei prodotti, la loro lavorazione mediante macchine agricole, l'assistenza tecnica, ecc. ; i costi ed oneri di gestione che la societa' sostiene per l'effettuazione dei suddetti servizi saranno addebitati ai soci proporzionalmente all'utilizzo; e) di acquistare in modo collettivo i prodotti necessari alla conduzione delle aziende agricole dei soci operando all'atto della successiva rivendita ai soci medesimi un ricarico adeguato per la copertura degli oneri di gestione della predetta attivita'; f) ciascuna attivita' o conferimento posti in essere saranno gestiti con contabilita' separate e cio' al fine di remunerare, nella giusta misura, ogni socio per ciascun prodotto conferito ovvero addebitare a ciascun socio le prestazioni ed i servizi di cui ha usufruito; g) nell'ambito dei suoi fini istituzionali la societa' provvede a formulare programmi per la disciplina delle produzioni e del mercato curandone l'attuazione. La societa' altresi' ha la rappresentanza e l'assistenza dei produttori associati, anche mediante accordi e contratti, per l'attuazione degli scopi prefissati e cio' nei confronti delle associazioni ed enti di diritto pubblico e privato che si prefiggono gli stessi scopi ovvero hanno competenze relativamente ai medesimi; h) di richiedere e ricevere contributi e finanziamenti dalla u. E. , dallo stato, dalla regione o dagli enti locali. La cooperativa potra' svolgere tutte le attivita' commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attivita' che costituiscono l'oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Essa potra', inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi per oggetto attivita' analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente sia indirettamente, sia in italia sia all'estero , nonche' rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purche' non nei confronti del pubblico e purche' tali attivita' non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale. Viene espressamente esclusa ogni attivita' che necessiti dell'iscrizione ad albi professionali ed ogni attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385. Sono inibite la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attivita' previste dal d. L. 415/96. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale nel rispetto dei criteri, modalita' e limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di raccolta, gestione e rimborso dei prestiti saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.
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