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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la migliore valorizzazione delle produzioni agricole dei soci e la tutela ed il miglioramento delle condizioni e delle attivita' dei soci produttori agricoli. In tale contesto la cooperativa potra' promuovere la programmazione delle attivita' svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualita' dei prodotti conferiti. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nell'attribuzione del vantaggio mutualistico. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa potra' aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo. La cooperativa, ai sensi del precedente art. 1, puo' istituire con apposita delibera dell'assemblea la sezione op. La sezione o. P. , se istituita, svolge le funzioni di organizzazione dei produttori ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 3 febbraio 2016 n. 387. La sezione o. P. , avendo la disponibilita' e la rappresentativita' del prodotto dei soci con i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di organizzazione dei produttori, ha lo scopo di concentrare l'offerta, programmare la produzione e regolarizzare i prezzi, ed a tale scopo deliberare regolamenti e programmi di produzione e di commercializzazione, vincolanti per tutti i soci aderenti alla sezione o. P. Stessa. La sezione o. P. Svolge la propria attivita' prioritariamente nell'area territoriale della regione piemonte ma potra' operare su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda la sezione o. P. , se istituita, le attivita' che l'organizzazione si propone di svolgere risultano essere: - assicurare la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; - concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione degli associati; - partecipare alla gestione delle crisi di mercato; - concorrere alla riduzione dei costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; - promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita'; - promuovere e fornire assistenza tecnica; - assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; - realizzare iniziative relative alla logistica; - adottare tecnologie innovative; - favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo 3 dello statuto sociale precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - la raccolta, manipolazione, lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del latte conferito prevalentemente dai soci nonche' degli altri prodotti aziendali; - la tutela, lo sviluppo ed il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni agricole dei soci, attraverso controlli tecnici periodici mirati al perfezionamento delle tecniche di coltivazione, all'utilizzo di agro-farmaci, sementi e concimi, alla selezione delle varieta' coltivabili, alla sperimentazione di nuove varieta', eccetera; - l' assistenza tecnica, economica e commerciale ai soci, provvedendo anche ad acquistare e distribuire prodotti ed attrezzatura utili all'esercizio dell'attivita' dei soci; - l'acquisizione dei beni strumentali immobili e mobili occorrenti, compreso l'acquisto, la locazione e l'uso di tutte le strutture necessarie per la realizzazione di fini sociali; - la valorizzazione dei prodotti e sottoprodotti della trasformazione e di tutto quanto in genere prodotto dai soci, anche attraverso la costituzione, l'acquisizione, l'assunzione in locazione ed in uso, la gestione in proprio o in partecipazione con altre cooperative, consorzi, societa', enti pubblici o privati, di impianti, immobili, macchine, attrezzature per la lavorazione, trasformazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti dei soci; - la partecipazione ad aste/o appalti, la stipula di convenzioni e/o accordi per forniture ad enti pubblici, supermercati, catene di distribuzione, cooperative di consumo ed altri organismi similari; - la costruzione, l'acquisizione in ogni forma consentita e l'affitto di beni immobili da destinare al conseguimento degli scopi sociali; - l'assistenza tecnica, economica e commerciale nei confronti dei soci, provvedendo anche ad acquistare e distribuire prodotti ed attrezzature utili all'esercizio dell'attivita' agricola dei soci; - la richiesta ed utilizzo delle provvidenze disposte dalla unione europea, dallo stato, dalla regione e dagli enti locali, nonche' dei finanziamenti e contributi disposti da enti ed organismi pubblici e privati, interessati allo sviluppo della cooperazione. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
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