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Scopo oggetto art. 3 - scopo mutualistico la cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita', senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la valorizzazione delle produzioni avicole dei propri soci e la tutela e il miglioramento delle condizioni e delle attivita' dei soci produttori avicoli. In tale contesto la cooperativa potra' promuovere ogni iniziativa che possa assicurare la programmazione della produzione dei soci e l adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, concentrare l offerta e la commercializzazione della produzione degli associati, ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, promuovere tecniche di produzione rispettose dell ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita' dei prodotti conferiti e l igiene degli alimenti, di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita'. La cooperativa avra' altresi' lo scopo di fornire ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico alle migliori condizioni economiche e di mercato, assumendo ogni iniziativa tesa a favorire i soci e a tutelare e migliorare le loro attivita' e la loro condizione professionale attraverso iniziative comuni atte a ridurre i costi ed ottimizzare le risorse. Nella costituzione e nell esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nell attribuzione del vantaggio mutualistico. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Art. 4 - oggetto sociale considerata l attivita' mutualistica della cooperativa, cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto l esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all art. 2135 c. C. Ivi comprese le attivita' connesse utilizzando prevalentemente i prodotti dei soci, ovvero: a) la raccolta, selezione, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti avicoli, ed in particolare uova, conferiti prevalentemente dai soci; b) assistere i soci in tutto cio' che puo' concorrere allo sviluppo delle rispettive aziende agricole, mediante la fornitura agli stessi di beni e servizi; c) promuovere, organizzare ed assicurare la programmazione della produzione zootecnica e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, migliorando la produzione delle imprese socie ed i collegamenti fra la produzione stessa ed i processi di lavorazione e trasformazione; d) acquistare, vendere, affittare, condurre, gestire, sia direttamente che indirettamente, aziende agricole, fondi, allevamenti, incubatoi, mangimifici, mulini, centri di stoccaggio, depositi anche di medicinali ed integratori, magazzini frigoriferi, stabilimenti di trasformazione agricola ed agroalimentare, centri di imballaggio, punti vendita, uffici commerciali, reti di vendita, piattaforme logistiche, impianti per la produzione di energia anche attraverso il trattamento e il riutilizzo di sottoprodotti e residui delle lavorazioni avicole, zootecniche, agricole ed agroindustriali; e) affidare a terzi, cooperative e loro consorzi, organizzazioni di produttori, aziende commerciali e di trasformazione di provata serieta' e competenza, in possesso di adeguata attrezzatura, il compito di ritirare, lavorare, trasformare, conservare e vendere alle migliori condizioni i prodotti propri o conferiti dai soci; f) gestire e condurre, direttamente od indirettamente, allevamenti e fondi agricoli, anche a fini sperimentali, nonche' svolgere tutte quelle attivita' dirette alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso di carattere vegetale od animale comprese le attivita' connesse; g) assistere i soci nell'acquisto dei macchinari, attrezzature, prodotti per la zootecnia, mezzi tecnici ed in genere in tutto quanto possa ai medesimi tornare utile per la pratica agricola e per l allevamento di animali; h) aiutare, stimolare, promuovere ed attuare iniziative rivolte ad accrescere l ammodernamento degli allevamenti dei soci e ad elevare il loro livello tecnico anche attraverso l addestramento di maestranze sempre piu' specializzate in materia di allevamenti; i) produrre, anche ai fini dell autoconsumo e cedere energia elettrica e calorica ricavata da fonti rinnovabili fotovoltaiche ed agroforestali, nonche' di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall allevamento di animali anche derivanti da attivita' svolte dai soci. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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