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La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine, ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 381/91, e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attivita' sociali rivolte, in via prioritaria ancorche' non esclusiva, all'educazione delle giovani generazioni. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed agisce in rapporto ad essi. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, inoltre, intende perseguire tramite la gestione in forma associata delle proprie attivita', le finalita' educative e di crescita spirituale ed umana cosi' come definite dal magistero della chiesa cattolica ed in sintonia con il carisma della congregazione delle suore domenicane di s. Caterina da siena: "manifestare il volto materno della misericordia di dio". In forza di tale carisma, la proposta educativa si fonda sulla ricerca della verita' ed e' orientata all'oggettivita', al pluralismo, al senso cristiano della vita, alla stima delle realta' create e dei valori umani. Nelle scuole gestite dalla cooperativa i docenti e tutta la comunita' educante si prendono cura della persona bisognosa di verita' e di amore, la guidano a liberare la propria intelligenza dall'ignoranza e dall'errore, a costruire se stessa in relazione con gli altri, a crescere nella conoscenza della verita' di dio. La cooperativa potra' dare altresi' adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea. Considerato lo scopo sociale cosi' come definito, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto l'organizzazione e la gestione di servizi scolastici, di formazione e istruzione, tramite il coinvolgimento dei propri soci. A norma della legge n. 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi sociali ed educativi di cui alla lettera a) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche. La cooperativa intende esaltare la dimensione sociale e solidaristica della cooperazione, privilegiando attraverso l'opera dei propri soci il servizio ai bisogni di persone in difficolta' e di conseguenza il soddisfacimento d'interessi generali della comunita'. Piu' in particolare si prefigge i seguenti scopi: promuovere la funzione sociale del volontariato nel suo ruolo d'espressione e promozione dei vincoli della solidarieta', per servire in modo organico ed adeguato alla persona, con servizi ed interventi esplicati nell'ambito delle leggi nazionali e regionali concernenti la cultura, l'attivita' scolastica, formativa ed interventi educativi in genere; organizzare attivita' di promozione, nonche' corsi di formazione, di istruzione e d'aggiornamento tramite attivita' educative, scolastiche, parascolastiche ed aggregative. In particolare, la cooperativa intende gestire stabilmente o temporaneamente, per conto proprio o di terzi: a) istituzione, accreditamento e gestione, diretta e indiretta, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, di servizi per la prima infanzia; b) istituzione, accreditamento e gestione, diretta ed indiretta, di scuole anche paritarie e/o parificate d'ogni ordine e grado integrate ad attivita' educative di istruzione o sociali o assistenziali; c) attivita' di sostegno scolastico; d) attivita' di promozione della cultura della solidarieta', della giustizia, della pace e della non violenza; e) istituzione e gestione di centri promozione di una permanente attivita' di studio e di ricerca attorno ai problemi culturali e sociali che interessano lo collettivita'; f) servizi domiciliari d'assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie sia scuole o altre strutture d'accoglienza; g) pubblicazione e/o edizione di periodici e/o testi diretti all'informativa sociale; h) realizzazione e gestione di corsi, conferenze, lezioni, corsi d'orientamento scolastico e professionale, corsi per tirocinanti; i) attivita' di prevenzione; j) gestione di attivita' animative, sportive, riabilitative ed aggregative; k) realizzazione e gestione di progetti finalizzati a studi su argomenti socio-sanitari, culturali, legislativi e didattici; l) attivita' di formazione, aggiornamento, consulenza, orientamento; m) gestione di mense, cucine, attivita' di catering; n) istituzione di borse lavoro, promozione e gestione di tirocini, stages, work experiences, etc. ; o) attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale entro la quale opera al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attivita' di educazione, formazione e istruzione; p) stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi sociali utili, in particolare con enti locali, a. S. L. , diocesi, parrocchie, istituti, comunita', pensionati, case famiglia, centri sociali e di medicina sociale, centri diurni, centri sociali d'educazione permanente, scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado, universita', uffici scolastici regionali o territoriali, ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, carceri minorili, case di rieducazione, centri di rieducazione, centri di disintossicazione, centri d'animazione del tempo libero, consultori familiari, centri d'assistenza per handicappati, enti ospedalieri anche psichiatrici, tribunale dei minori, istituti per l'infanzia, ministero della giustizia, asili nido. La cooperativa favorira' tutte le iniziative finalizzate all'approfondimento dello studio e dell'arricchimento culturale e civile degli utenti dei servizi educativi, delle loro famiglie, del personale docente e non docente e di tutti coloro che sono a cio' interessati. La cooperativa, qualora imposto dalla legge, provvedera' a richiedere ed ottenere le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze, riconoscimenti, parifiche, convenzioni o prese d'atto per l'espletamento delle sue attivita' e delle attivita' collaterali. La cooperativa puo' svolgere ogni attivita' connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali; puo' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; nonche' compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali, ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo ed al perseguimento degli scopi sociali e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa potra' integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunita' - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato, di federazioni locali e/o nazionali, potra' promuovere e/o aderire a consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo del terzo settore. Potra', infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell'assemblea dei soci. La cooperativa potra' compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie, commerciali e finanziarie ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annesse, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti, con esclusione delle operazioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e alla legge 17 maggio 1991 n. 157, configurandosi appunto la cooperativa come una cooperativa sociale ai sensi della lettera a) del 1 comma dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa potra' promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potra' assumere per deliberazione del consiglio di amministrazione, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma di societa' cooperative per azioni, a responsabilita' limitata e partecipare alla loro attivita', dare adesione ad enti e organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa.
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