Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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A) il coordinamento economico e finanziario fra tutti i soci per il potenziamento delle strutture organizzative delle aziende agricole socie, nonche' l'utilizzo delle nuove tecnologie; b) il distacco di personale della cooperativa presso le aziende agricole socie al fine di garantire maggiore flessibilita' lavorativa presso i soci; c) l'organizzare e gestire i servizi comuni che saranno ritenuti utili per il conseguimento degli scopi sociali, addebitandone il relativo costo, proporzionalmente all'utilizzo, ai soci che ne hanno fruito; d) la promozione, d'intesa con le pubbliche autorita', di corsi di istruzione professionale nonche' in genere la promozione di corsi formativi per la preparazione di maestranze specializzate ovvero di dirigenti di enti cooperativi; e) la prestazione, d'intesa, ove possibile, anche con le pubbliche autorita', dell'assistenza tecnica alle aziende socie necessaria al razionale esercizio delle loro attivita'; f) l'assistenza ai soci in tutto cio' che puo' giovare all'esercizio dell'agricoltura e di ogni altra attivita' ad essa connessa, compreso l'inserimento dei giovani nelle aziende agricole al fine di favorire il cambio generazionale; g) la cura della formazione professionale nonche' dell'assistenza tecnica dell'informazione alle aziende agricole socie; h) la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di nuove iniziative economiche finalizzate al potenziamento delle attivita' connesse all'agricoltura anche mediante la partecipazione a consorzi temporanei con altre imprese; i)la promozione, il coordinamento e l'effettuazione di servizi sostitutivi nelle aziende agricole socie compresa la divulgazione, la promozione ed il coordinamento delle procedure concernenti il raggiungimento degli standard di qualita' necessari alle aziende socie per ottenere le certificazioni riconosciute dalla normativa. L) realizzare ogni iniziativa di carattere tecnico e sociale atta a determinare perfezionamenti nelle aziende agricole dei soci e far sentire loro i vantaggi di una azione comune. M) organizzare e gestire i servizi comuni che saranno ritenuti utili e necessari per il conseguimento degli scopi sociali addebitandone il relativo costo ai soci che ne hanno fruito. N) l'allevamento del bestiame e di animali in genere compreso lo svezzamento degli stessi, nonche' la coltivazione di vegetali e la trasformazione in genere dei prodotti agricoli; o) offrire servizi di consulenza aziendale alle aziende agricole ed alle aziende forestali, compresa la possibilita' di offrire servizi di gestione tecnica e sostenibile alle stesse. La cooperativa potra' svolgere tutte le attivita' commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attivita' che costituiscono l'oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Essa potra', inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi per oggetto attivita' analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente sia indirettamente, sia in italia sia all'estero, nonche' rilasciare garanzie e fidejussioni a favore di terzi, il tutto purche' non nei confronti del pubblico e purche' tali attivita' non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale. Viene espressamente esclusa ogni attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed, in particolare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, sono inibite la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attivita' previste dal d. L. 415/96. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale nel rispetto dei criteri, modalita' e limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di raccolta, gestione e rimborso dei prestiti saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.
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