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La cooperativa non ha scopo di lucro, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l impegno, l equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa intende assicurare ai soci che prestano la propria attivita' lavorativa continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalla legge. La societa' porra' particolare attenzione nell accogliere all interno della compagine sociale anche persone in stato di disagio sociale o comunque appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro e che vivono nel territorio in cui e' insediata la cooperativa. La cooperativa intende svolgere con il metodo dell'autogestione: - il miglioramento sociale ed economico delle condizioni di vita dei soci; - la partecipazione dei soci ai problemi dell'impresa nei suoi aspetti di ordine sociale, tecnico ed economico; - una organizzazione del lavoro che abbia come obiettivo primario non il profitto economico, ma la realizzazione di condizioni di benessere fisico dei soci e di valorizzazione della professionalita'. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, la cooperativa ai sensi dell art. 2514: (a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori e i sindaci, se nominati, documentano la condizione di prevalenza di cui all art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all art. 2513 c. C. . La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa potra', con delibera del consiglio di amministrazione, aderire o partecipare ad organismi associativi ed economici che si propongano iniziative mutualistiche e cooperativistiche. La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto: - costruzioni e lavorazioni meccaniche anche per conto terzi, produzione di viteria e minuteria meccanica, assemblaggi meccanici, lavorazioni ed assemblaggi di componenti elettrici ed elettronici. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell articolo 2526 del codice civile. Potra', inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale purche' per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveIl settore principale di Cooperativa Santorso Società Cooperativa è Lavorazione metalli, con particolare riferimento a Viteria e bulloneria. Secondo la classificazione ATECO, il codice 25.94.00 indica: Fabbricazione di articoli di bulloneria.
L'azienda Cooperativa Santorso Società Cooperativa è nota anche come "COOPERATIVA SANTORSO".
In base alla tassonomia UE, Cooperativa Santorso Società Cooperativa è una "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale dichiarato è pari a 35.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.