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Art . 3 la cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi di mutualita' prevalente ai sensi dell'articolo 2514 c. C. . La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 c. C. La cooperativa, senza fini di speculazione privata, si propone di: a - promuovere, mediante le opportune iniziative, il miglioramento e 1'ammodernamento delle imprese associate operanti prevalentemente nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici; b - contribuire al miglioramento morale, professionale ed economico dei propri soci favorendo con la qualificazione dei servizi offerti, l'incremento della loro produzione ed attivita'; c - promuovere e concludere accordi con enti pubblici, per ottenere, anche a favore dei soci, ogni tipo di assistenza prevista dalle leggi in vigore, con particolare riguardo alle agevolazioni finanziarie e creditizie e l'utilizzo di tutti i benefici previsti per il settore della pesca; d - svolgere opera per il coordinamento, l'incremento ed il miglioramento delle aziende associate prestando assistenza e consulenza in relazione: 1) all'espletamento di tutte le attivita' necessarie all'ottenimento di prestiti, mutui agevolati, contributi e finanziamenti previsti dalle leggi vigenti e future; 2) allo svolgimento delle pratiche marittime in genere, quali, a titolo esemplificativo: aggiornamenti e nuove iscrizioni ed immatricolazioni di imprese di pesca ed imbarcazioni; licenze ed autorizzazioni, consulenza ed aggiornamento documentazioni necessarie per l'esercizio dell'attivita' di pesca, pratiche di armamento, fermo biologico, pratiche nautiche; 3) all'aggiornamento, l'interpretazione e l'applicazione di normative, anche di carattere previdenziale, di interesse specifico degli associati; 4) allo studio e l'esecuzione di progetti, frazionamenti stime e perizie utilizzando l'opera di professionisti abilitati nei casi imposti dalla legislazione vigente, e nel rispetto della legge 1815/39 e di ogni altra specifica normativa in materia; 5) all'assistenza ai propri soci nello svolgimento delle loro attivita' fornendo servizi tecnici, finanziari, amministrativi a condizioni economicamente vantaggiose anche avvalendosi di componenti tecniche legali ed amministrative esterne alla struttura della cooperativa nel rispetto del disposto della legge 1815/39 e di ogni altra specifica normativa in materia ed assicurando comunque il carattere personale e fiduciario del rapporto di prestazione dell'opera intellettuale; e - provvedere all'istruzione professionale e promuovere l'assistenza culturale, ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci, o direttamente, istituendo apposite sezioni (disciplinate da appositi regolamenti) per la gestione, dei contributi volontari dei soci e dei fondi speciali assegnati a tali scopi da enti pubblici e privati, o partecipando con tali fondi ad enti mutualistici o cooperativi, anche promossi dalla coop. Va medesima che si propongono lo svolgimento delle attivita' innanzi indicate. F la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale; g la cooperativa si propone, altresi', l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. La societa' intende esercitare la sua attivita' nei confronti dei propri soci. Ai fine di assolvere, alla funzione sociale propria per tradizione, del movimento cooperativo, in particolar modo lo sviluppo dell'associazionismo, e nell'intento anche di rendere meno onerosi i servizi svolti, la societa' potra' estendere marginalmente la propria attivita' ed i propri servizi anche nei confronti di non soci, sia persone fisiche, sia, enti che perseguano scopi affini a quelli del movimento cooperativo operando comunque per favorirne l'adesione. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per cio' stesso la cooperativa aderisce alla lega nazionale delle cooperative e mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Su deliberazione del consiglio di amministrazione potra' aderire all'associazione nazionale di categoria ed alla relativa associazione regionale aderente alla lega nazionale cooperative e mutue, nonche' ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile
Parole chiaveSecondo la classificazione ATECO, il codice 52.29.21 indica: Intermediari dei trasporti.
Cooperativa Servizi Marittimi Soc. Coop. In Sigla Co.se.mar è classificata come "piccola impresa" secondo i parametri UE (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale dichiarato è pari a 36.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.