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5) oggetto la cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita', senza fini di lucro e di speculazione privata, ed ha, quale scopo principale, quello di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio? sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi della legge 381/91 ed eventuali modificazioni ed integrazioni. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuita' d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci potranno instaurare con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro di cui si dira' nei prossimi articoli. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'art 2516 codice civile, dagli amministratori ed approvato dall'assemblea dei soci stessi con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio, che intratterra' l'ulteriore rapporto mutualistico, si configura come "socio lavoratore" e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare. La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla cooperativa e dall'associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia dello statuto sociale e dei regolamenti interni. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche avvalendosi di terzi non soci. Nel rispetto dello scopo mutualistico quale definito al precedente comma, la cooperativa ha come oggetto l'assistenza a domicilio, presso ospedali, case di cura, presidi sanitari, case protette, luoghi di villeggiatura o altro ad anziani, malati, disabili, minori e/o degenti in genere, ricomprendendo in tale attivita' la cura igienica alla persona, ausilio nella vestizione e svestizione, alla deambulazione attraverso presidi prescritti da medici specialisti, alla ristorazione, il trasporto per visite mediche, per acquisti di sussistenza e/o uscite a scopo ricreativo, la vigilanza nelle ore diurne e notturne, oltre a piccole pulizie di igiene ambientale per mantenimento degli ambienti. In relazione a quanto sopra la cooperativa potra' svolgere altresi' servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche ed assistenziali sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati, cosi' come potra' gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi la gestione di case di cura e di riposo per anziani e disabili, di asili, di istituti di rieducazione e recupero di pazienti colpiti da inabilita' varie, di ambulatori medici, poli o mono specialistici, di palestre e centri ricreativi a carattere educativo e riabilitativo, con espressa esclusione di tutte le attivita' riservate per legge agli iscritti ad albi professionali. La cooperativa potra' altresi' favorire la formazione professionale dei propri soci tramite appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci collaboratori svolgono presso terzi, adoperandosi affinche' ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni nel rispetto delle proprie capacita' e disponibilita'. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonche' tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: ? 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; ? 2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussiori diretti a consolidare e sviluppare gli approvigionamenti ed il credito; 3) promuovere o partecipare a consorzi di garanzia fidi; 4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento alle cooperative sociali; ? 5) istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 legge 127/71, dell'art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera cicr del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative. ?A tal fine la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.
Parole chiaveCooperativa Sociale A R.l. La Forza Del Sorriso è attiva nel settore Servizi alle famiglie, con focus specifico su Servizi sanitari.
Cooperativa Sociale A R.l. La Forza Del Sorriso è anche conosciuta con i nomi: "COOPERATIVA LA FORZA DEL SORRISO", "LA FORZA DEL SORRISO", "SOCIETA LA FORZA DEL SORRISO", "SOCIETA COOPERATIVA LA FORZA DEL SORRISO" e "COOPERATIVA SOCIALE LA FORZA DEL SORRISO".
Il capitale sociale risulta essere di 3.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2011.